Il dipendente assente dal lavoro per malattia non può svolgere un secondo lavoro che comporta un ritardo nella guarigione e quindi nella ripresa del lavoro principale: per questo non è eccessiva bensì legittima la sanzione del licenziamento.
La sentenza n. 23444 del 2009 della Corte di Cassazione ha trattato il caso di un dipendente in malattia a causa di una depressione ansiosa reattiva con divieto, certificato dal medico di base, di prestare turni lavorativi notturni per 6 mesi; ma il lavoratore aveva comunque, nel periodo di astensione dal lavoro, prestato servizio come cameriere presso un ristorante durante il cenone di fine anno, con ciò aggravando la sua patologia la cui conseguenza era stato un allungamento della malattia.
In merito alla difesa dell’uomo che aveva obiettato la sproporzione tra il fatto addebitatogli e la sanzione comminata, la Corte suprema ha sostenuto la legittimità del licenziamento del lavoratore per aver questo contravvenuto al dovere di correttezza e buona fede nonchè degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà che sono alla base del rapporto lavorativo in quanto ha posto in essere un comportamento, per la natura della patologia e del compito svolto, che ha pregiudicato, allungandolo, il suo rientro in servizio.
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