La Sezione lavoro della Cassazione, con la sentenza n. 26590/2008, nell’esaminare il caso di una richiesta risarcitoria da parte di un lavoratore licenziato senza giusta causa, torna a decidere in merito al carattere ingiurioso del licenziamento individuale spiegando che tale carattere di ingiuriosità non si identifica con la semplice mancanza di giustificazione del recesso intimato, ma deve essere rigorosamente dimostrato dal lavoratore con l’allegazione di elementi diversi ed ulteriori dal mero ricorso alla mancata di giustificazione del licenziamento.
Dunque, per la pretesa dell’ulteriore risarcimento deve essere provato che le modalità di irrogazione del provvedimento o la pubblicità data verso l’esterno hanno colpito la dignità e l’onore del dipendente.
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