Illegittimo, in quanto in frode alla legge, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto per le stesse ragioni poste a fondamento della procedura di licenziamento collettivo, conclusa sulla sola base di esodi volontari e risoluzioni concordate incentivanti, senza ossia il ricorso ai criteri di scelta da adottare in caso di insufficienza delle soluzioni concordate.
La Corte di cassazione, con sentenza n. 10869 del 23 aprile 2021, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito si erano pronunciati in ordine al licenziamento individuale comminato da una Spa nei confronti di una lavoratrice, al rientro dal congedo straordinario che la stessa aveva richiesto per assistere la madre disabile.
La Corte d’appello, in particolare, aveva condiviso la conclusione resa dal Tribunale in sede di opposizione della dipendente: il licenziamento era nullo in quanto negozio in frode alla legge e ciò alla luce dell'identità di ragioni alla base del licenziamento collettivo e di quello individuale della lavoratrice, appena rientrata dal congedo straordinario.
Il recesso per giustificato motivo oggettivo, nella specie, era temporalmente prossimo all'esaurimento della procedura collettiva, senza che fosse stata provata l'esclusione dalla procedura medesima del personale di lunga assenza.
Considerazioni, queste, condivise anche dalla Suprema corte, la quale ha in primo luogo ricordato come non sia consentito, al datore di lavoro, tornare sulle scelte compiute quanto al numero, alla collocazione aziendale ed ai profili professionali dei lavoratori in esubero, ovvero ai criteri di scelta dei singoli dipendenti da estromettere, attraverso ulteriori e successivi licenziamenti individuali la cui legittimità è subordinata alla individuazione di situazioni di fatto diverse da quelle poste a base del licenziamento collettivo (Cass. n. 808/2020).
In tale contesto – ha continuato la Corte - il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto per gli stessi motivi già addotti a fondamento del precedente licenziamento collettivo, a meno che non sia risultato nullo né inefficace, realizza uno schema fraudolento ai sensi dell'art. 1344 c.c.
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