Licenziamento illegittimo per rifiuto del part-time

Pubblicato il 29 ottobre 2015

Posto che il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in parziale, o viceversa, "non costituisce giustificato motivo di licenziamento”, la norma nazionale, interpretata alla luce di quella comunitaria, impone di ritenere che il datore di lavoro che licenzi il lavoratore che rifiuti la riduzione di orario abbia l’onere di dimostrare che sussistono effettive esigenze economico- organizzative in base alle quali la prestazione non può essere mantenuta a tempo pieno, ma solo con l’orario ridotto, nonché il nesso causale tra queste e il licenziamento (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 14319 del 6 giugno 2013).

Alla luce di quanto sopra, la Cassazione, con sentenza n. 21875 del 27 ottobre 2015, ha ritenuto illecito un licenziamento intimato ad una lavoratrice a cui era stata offerto il dimezzamento dell’orario di lavoro a causa di una difficile situazione finanziaria che si era venuta a creare a seguito della scadenza di una convenzione che rendeva necessaria, secondo l’opinione del datore di lavoro, una riorganizzazione economico-aziendale, con riduzione dei costi del personale dipendente.

Infatti, nel caso di specie, la convenzione, dopo tre mesi, non solo era stata rinnovata, ma anche per un importo maggiore di quella precedente.

Per gli Ermellini, per configurare un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, il deterioramento della situazione finanziaria avrebbe, infatti, dovuto presentarsi nel momento dell’intimazione del licenziamento come legato ad eventi non temporanei e contingenti, ma prevedibilmente destinati a protrarsi nel tempo.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy