La mera constatazione, da parte del giudice, dell'integrazione della fattispecie normativa che prevede la sanzione del licenziamento disciplinare non basta a rendere legittimo tale provvedimento: questo quanto deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 21227 del 19 luglio 2023.
Vediamo i termini della questione
Il caso prende le mosse dalla sentenza con cui la Corte d'appello di Catania aveva respinto l'ìimpugnazione di un licenziamento irrogato ad una dipendente per ripetute ed ingiustificate assenze.
La ricorrente, nella fattispecie, aveva dedotto la violazione e falsa applicazione degli articoli 54, 55, 55 bis, ter e quater lett. b) del D.Lgs. n. 165/2001,degli artt. 7 e 18 dello statuto dei lavoratori, degli artt. 2119 e 2106 cod. civ. e degli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione in riferimento all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., in ordine al ritenuto automatismo fra l'integrazione della fattispecie (assenza per più di tre giorni) e l'irrogazione della sanzione del licenziamento, senza che sia stata effettuata valutazione alcuna in ordine alla proporzionalità della misura applicata rispetto al caso concreto.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della dipendente affermando che sia da escludere qualunque automatismo a seguito di un accertamento disciplinare, sussistendo invece in capo al giudice il dovere di valutare caso per caso la gravità dei fatti contestati in relazione alla loro portata oggettiva e soggettiva.
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