Licenziamento collettivo, vietato durante il contratto di solidarietà

Pubblicato il 08 aprile 2021

Illegittimo avviare una procedura di licenziamento collettivo nella vigenza di un contratto di solidarietà. Al contrario, è ammessa invece la stipula del contratto di solidarietà difensivo anche nel corso di una procedura di riduzione del personale, a fronte dell'aggravamento della situazione aziendale.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9307 del 7 aprile 2021.

Licenziamento collettivo, la vicenda

Il caso riguarda un lavoratore che aveva richiesto il pagamento delle retribuzioni non percepite a seguito del collocamento in solidarietà con riduzione dell'orario di lavoro. La domanda era stata accolta sia in primo che secondo grado di giudizio.

Secondo i giudici di merito, infatti, il contratto era contra legem in quanto intervenuto in costanza della pregressa procedura di mobilità cui era inserito il lavoratore.

Licenziamento collettivo, rileva la procedura di mobilità volontaria già avviata

Tale tesi, però, è stata bocciata dalla Suprema Corte secondo cui:

Diversamente opinando - prosegue la sentenza - si dovrebbe ritenere che qualora l'impresa avvii una procedura di mobilità volontaria di personale in un determinato arco temporale non potrebbe, nel perdurare dello stesso, fronteggiare alcuna criticità produttiva sopravvenuta inerente ad uno specifico settore anche qualora questa comprometta la continuità aziendale.

Per concludere, la Cassazione ritiene legittima la sottoscrizione dell'accordo di solidarietà di tipo difensivo al quale le parti hanno convenuto di ricorrere, "in ragione della sussistenza di quei mutamenti strutturali organizzativi, forieri di negativi riflessi sul piano occupazionale ed oggetto di vaglio da parte della Amministrazione".

Quindi, durante la vigenza del contratto di solidarietà al datore di lavoro è precluso il licenziamento collettivo - che presuppone necessariamente la riduzione stabile dell'attività economica - proprio in ragione delle specifiche finalità cui è preordinata la stipula del contratto di solidarietà.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy