“L’azione collettiva del sindacato e l’azione individuale del lavoratore, stante la diversità degli interessi tutelati, si pongono su un piano di reciproca indifferenza”: è quanto espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 16776 del 2009. Ciò comporta che l’esperimento e l’esito di una delle due azioni non incide sull’altra. Pertanto, l’eventuale esito negativo della denuncia, da parte del sindacato al datore di lavoro, di comportamento antisindacale nella comunicazione del recesso alle associazioni, in caso di licenziamento collettivo, non ha alcuna efficacia di giudicato esterno nella diversa azione proposta dal lavoratore per tutelare il proprio diritto soggettivo.
Gioia Lupoi
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