Licenziamento collettivo Comunicazione finale

Pubblicato il 30 novembre 2016

Ai sensi dell’art. 4, comma 9, Legge n. 223/1991, come modificato dalla Legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero), sussiste, in materia di licenziamento collettivo, l’obbligo per l’azienda di comunicare agli enti ed ai sindacati interessati, l’elenco dei lavoratori licenziati con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con flash del 28 novembre 2016 ha fatto presente che in materia è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n. 23736 del 22 novembre 2016, sancendo l’obbligatorietà della comunicazione finale, nel termine perentorio di 7 giorni, anche in caso di cessazione dell’attività.

Nello specifico, per gli Ermellini, nel caso di specie, pur non essendoci problemi di scelta, nella comunicazione finale va necessariamente inserito l’elenco complessivo dei lavoratori licenziati in quanto il tempestivo invio della comunicazione finale consente di verificare che l’invocata cessazione aziendale non dissimuli, in realtà, una cessione d’azienda o la ripresa dell’attività sotto altra denominazione o ubicazione.

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