Licenziamento Audizione

Pubblicato il 19 agosto 2016

La Corte di Cassazione, sentenza n. 17166 del 18 agosto 2016, si è occupata di un licenziamento intimato ad un lavoratore arrestato per spaccio di droga il quale aveva chiesto di essere sentito oralmente quando il suo stato di detenzione fosse cessato.

Tuttavia il datore lo aveva comunque licenziato dopo la presentazione delle giustificazioni scritte ed i giudici di appello, in linea con quanto ritenuto da primo giudice, avevano ritenuto che la richiesta avesse finalità meramente dilatorie.

L'art. 7 della Legge n. 300/1970 prescrive, come garanzia procedimentale in favore del lavoratore al quale il datore di lavoro intenda applicare una sanzione disciplinare, che quest'ultimo non possa adottare alcun provvedimento disciplinare non solo senza aver preventivamente contestato l'addebito al lavoratore, ma anche "senza averlo sentito a sua difesa" e la giurisprudenza ha affermato che la garanzia opera solo se il lavoratore abbia espressamente fatto richiesta di essere sentito.

Per gli Ermellini non è, quindi, sindacabile l’idoneità difensiva della richiesta di audizione da parte del datore di lavoro per cui, nel caso di specie, il recesso è dichiarato inefficace ed il rapporto di lavoro va comunque risolto con attribuzione a favore del lavoratore di un’indennità a titolo di risarcimento del danno per la violazione formale e procedurale.

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