Licenziamenti per cessazione di appalto e conciliazione obbligatoria

Pubblicato il 22 aprile 2015 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. 5382 del 2 aprile 2015, rispondendo ad un quesito posto da una Direzione Territoriale del Lavoro, ha chiarito che in caso di licenziamento di più di 4 lavoratori per cessazione anticipata di un contratto di appalto senza subentro di altra azienda, non è ammissibile la procedura di cui all’art. 7 Legge n. 604/1966, ovvero il tentativo obbligatorio di conciliazione a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Al caso di specie, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, ritiene applicabile il disposto di cui all'art. 24, Legge n. 223/1991 (licenziamenti collettivi), atteso che l'esclusione della norma in questione, espressamente prevista dall'art. 7 comma 4 bis del D.L. 248/2007, è riferita esclusivamente alle ipotesi di cambio appalto con subentro di azienda e riassunzione del personale "a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore (...)".
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Smart working e Collegato lavoro: disciplinati i termini di comunicazione

10/04/2025

Bonus mobili confermato per il 2025

10/04/2025

Dalla FAQ alla norma: lo smart working entra nell’era della certezza giuridica

10/04/2025

Bonus mobili anche per spese del 2025

10/04/2025

Riforma fiscale e DFP in CDM. Novità su tributi locali e giustizia tributaria

10/04/2025

Decontribuzione Sud PMI. Punto di forza? La cumulabilità

10/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy