Licenziamenti per cessazione di appalto e conciliazione obbligatoria
Pubblicato il 22 aprile 2015
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot.
5382 del 2 aprile 2015, rispondendo ad un quesito posto da una Direzione Territoriale del Lavoro, ha chiarito che in caso di
licenziamento di più di 4 lavoratori per
cessazione anticipata di un contratto di appalto senza subentro di altra azienda,
non è ammissibile la procedura di cui all’art. 7 Legge n.
604/1966, ovvero il
tentativo obbligatorio di conciliazione a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Al caso di specie, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, ritiene applicabile il disposto di cui all'art. 24, Legge n.
223/1991 (
licenziamenti collettivi), atteso che l'esclusione della norma in questione, espressamente prevista dall'art. 7 comma 4 bis del D.L.
248/2007, è riferita esclusivamente alle ipotesi di
cambio appalto con subentro di azienda e
riassunzione del personale "a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore (...)".