Il socio di una società quotata può accedere al libro dei soci a 360 gradi, ossia senza alcuna limitazione, e quindi anche acquisire gli indirizzi degli altri azionisti al fine di contattarli per far convergere i loro diritti nell’ambito societario.
Lo sostiene Assonime, nel Caso n. 8 del 2009, dove tratta del problema della privacy e del diritto dei soci di ispezionare i libri sociali: un socio di una Spa chiedeva di conoscere gli indirizzi degli altri soci di minoranza, ma la società negava l’accesso a tali dati rilevando sussistere il diritto alla riservatezza ai sensi della legge sulla privacy, Dlgs. n. 193/2003.
Ma Assonime osserva che, nell’ambito della disciplina sulla privacy, non esiste un limite all’ispezione dei libri sociali, sia nel caso in cui il soggetto abbia prestato consenso alla comunicazione dei dati personali sia in quello in cui il consenso non necessiti perché la comunicazione dei dati è collegata all’adempimento di un obbligo previsto dalla legge. Nel caso in questione, è l’art. 2422 del codice civile che stabilisce il diritto dei soci ad esaminare i libri sociali e ad ottenerne copia.
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