Si segnala un nuovo studio del Notariato, il n. 15-2018/T, focalizzato sulla tematica “Rilevanza fiscale delle liberalità indirette nelle imposte sui redditi: profili di interesse notarile”.
L’elaborato è stato approvato dalla Commissione Studi Tributari il 15 giugno, per essere poi pubblicato sul sito del CNN il 3 agosto 2018.
In particolare, viene sviluppata una disamina dove sono analizzati i profili di maggiore interesse per la categoria notarile, al fine di fornire indicazioni generali su come opera l’imposizione diretta nel settore delle “liberalità non donative”.
I notai partono dalla premessa secondo cui l’argomento non ha avuto una diretta disciplina da parte del legislatore; viene, quindi, trattato dalla dottrina “soprattutto nell’ottica di un inquadramento generale della definizione di reddito”.
Nel dettaglio, vengono distinti i differenti riflessi del tema a seconda delle ipotesi in cui l’erogante e il beneficiario operino o meno nell’esercizio di impresa, arti e professioni.
Esaminate, in proposito, alcune disposizioni - specificamente gli articoli 1, 6 e 72 del Tuir - sulla base delle quali viene affermato che, “sia pure solo in termini del tutto indicativi”, le liberalità indirette non assumono rilevanza nella disciplina delle imposte sui redditi se riguardano soggetti che non operano nell’esercizio d’impresa, arti e professioni.
Diversamente – si legge nel testo – “l’imposizione degli effetti liberali potrà rilevare nel regime impositivo dei redditi che si conseguano nell’esercizio d’impresa, arti e professioni essendo possibile solo in tale sistema trovarne un sostegno normativo”.
Così, una stessa operazione, configurabile come liberalità indiretta, dove cambi solo la qualifica dei soggetti, “potrà avere un diverso apprezzamento in chiave reddituale, potendo risultare rilevante solo se posta in essere da (o a favore di) imprenditori o esercenti arti e professioni”.
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