Libera difesa per i magistrati
Pubblicato il 09 ottobre 2008
Con ordinanza n. 57 del 2008, il Tar del Piemonte ha rimesso nelle mani della Consulta la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, legge n. 186/1982 e 10, comma 9, della legge 117/1988 nella parte in cui vietano ad un magistrato amministrativo o contabile, sottoposto a procedimento disciplinare, di nominare un avvocato del foro come difensore di fiducia. Tale facoltà, riconosciuta ai magistrati ordinari, deve, secondo i giudici piemontesi, essere concessa anche ai giudici speciali proprio in virtù dell'assoluta indipendenza garantita loro dalla carta costituzionale.