L'extracomunitario deve portare il permesso di soggiorno sempre con sè
Pubblicato il 12 gennaio 2010
La Cassazione, con la sentenza n. 601 dell'11 gennaio 2010, ha annullato, con rinvio, la decisione con cui la Corte d'Appello di Trento aveva confermato l'assoluzione, con la formula “perché il fatto non sussiste”, dal reato di cui all'articolo 6 terzo comma del Decreto legislativo del 25.07.98 n. 286 nei confronti di un uomo, extracomunitario, che non aveva ottemperato all'ordine della Questura di Bolzano di esibire il documento di identificazione o di soggiorno. L'uomo in realtà era fornito di regolare permesso di soggiorno ma al momento del controllo da parte della Polizia non lo aveva con sé. Secondo i giudici di merito tale circostanza non rilevava ai fini della ratio incriminatrice della norma la quale presupponeva una condotta volta ad ostacolare la propria compiuta identificazione e richiedeva un effettivo rifiuto di indicazione della propria identità personale, nella specie non rilevato.
Di diverso avviso i giudici di legittimità, secondo cui il reato di specie doveva considerarsi consumato per il fatto stesso che l'uomo aveva circolato per la città senza avere con sé quel documento; di nessun rilievo, pertanto, la circostanza che l'imputato avesse comunque fornito le proprie generalità e che fosse provvisto del permesso di soggiorno.