L’ex marito fuori casa continua a pagare l’Ici

Pubblicato il 20 marzo 2007

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 6192 depositata il 16 marzo stabilito che il coniuge separato che ha dovuto lasciare la casa di famiglia posseduta in comproprietà con la ex moglie, alla quale sono stati affidati i figli, è obbligato al pagamento della propria quota Ici. La decisione muove dal dettato del Dlgs 504/92, istitutivo dell’Ici, che “considera soggetti passivi dell’imposta sempre e solo il proprietario ovvero il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile gravato”. Pertanto, specifica la sentenza, dal momento che l’assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario dei figli “ha natura di atipico diritto personale di godimento e non già di diritto reale”, manca nel coniuge assegnatario dell’alloggio la titolarità di uno dei diritti previsti dalle norme sull’Ici, che costituiscono l’unico presupposto per l’identificazione del soggetto vincolato al pagamento dell’imposta.

Sempre in merito all’Ici, nella sentenza 163/36/06 che tributaria regionale del Lazio ha depositato il 27 dicembre 2006, viene stabilito che la deduzione per l’abitazione principale spetta al contribuente solo nel luogo di residenza di diritto e non compete mai nell’abitazione ove dimora di fatto. Infatti, l’articolo 43, comma 2, del Codice civile prevede che la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale, la circostanza che la dimora di fatto sia in un altro comune non dà il diritto alla deduzione per l’abitazione principale.        

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