L'etanolo nelle urine non vale a provare lo stato di ebbrezza

Pubblicato il 26 giugno 2015

Con sentenza n. 27005 depositata il 25 giugno 2015, la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, ha accolto il ricorso di un conducente avverso la pronuncia con cui la Corte d'Appello lo aveva condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, aggravato dall'ora notturna.

La Corte territoriale aveva confermato detta condanna, valorizzando l'esito positivo dell'esame delle urine, cui il conducente era stato sottoposto in ospedale, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Avverso detta pronuncia, lamentava il ricorrente, come l'alterazione della propria condizione psicofisica (riscontrata dal personale intervenuto nel sinistro) non fosse dovuta all'ubriachezza, bensì al trauma post – incidente, nonché, come l'esame delle urine non fosse assolutamente idoneo, in tal caso, a dimostrare il tasso alcolico.

La Cassazione, nell'accogliere la censura, ha rilevato come la motivazione dei giudici di merito sia effettivamente carente e priva di supporti probatori.

Ha infatti evidenziato come l'illecito in esame sia da rapportarsi all'entità di alcool presente nel sangue al momento del fatto. A tal proposito, soccorre solitamente, l'esame tossicologico condotto mediante il c.d. alcooltest, volto ad individuare la condizione del conducente al momento della guida, attraverso un'indagine cronologicamente prossima al fatto.

Ora nel caso di specie – ha chiarito la Corte – detta indagine difetta, poichè l'esame effettuato, che ha indicato la quantità di etanolo presente nelle urine, non offre alcuna attendibile informazione scientifica circa la quantità di alcool e, soprattutto, circa l'epoca di assunzione della sostanza. Invero, l'etanolo riscontrato, ben potrebbe essere un esito risalente nel tempo ed anteriore alla condotta di guida incriminata

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