Lesioni personali: condotta aggravata dal lancio della stampante
Pubblicato il 21 novembre 2011
La Cassazione, con la sentenza n.
42428 del 17 novembre 2011, ha rigettato il ricorso presentato da un uomo, imputato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni volontarie, avverso la decisione con cui la Corte d'appello aveva confermato, nei suoi confronti, la condanna per i reati contestatigli aggravati dall'uso di un'arma impropria.
Nella specie, l'accusato aveva lanciato una stampante a due agenti della Polizia. Secondo la Corte di legittimità era da considerare come corretta la decisione con cui i giudici di gravame avevano mutuato il concetto di arma impropria - indicativo di qualunque strumento ad atto ad offendere di cui sia vietato il porto senza giustificato motivo -
“oltre che dal disposto testuale dell’articolo 585 comma 2 n. 2 del Codice penale, anche dall’articolo 4 comma 2 legge n. 110/197” secondo cui la nozione della categoria ricomprende oggetti “
che non è consentito portare fuori dell’abitazione senza un motivo giustificato, individuandoli in qualsiasi strumento chiaramente utilizzabile, per circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona”.