L'esiguità del reddito è compatibile con l'avviamento della professione
Pubblicato il 19 dicembre 2011
Secondo la Commissione tributaria provinciale di Bari – sentenza n.
123/12/11 – l'avviamento di un'attività professionale come quella di avvocato
“rappresenta un investimento di lungo periodo con ritorni economici soddisfacenti dopo provata esperienza ed accaparramento di adeguata clientela da parte del professionista”.
Così, in tale periodo, è normale che si riscontri un'esiguità nei compensi percepiti.
Sulla base di queste considerazioni è stato accolto il ricorso presentato da una giovane legale avverso l'avviso di accertamento che il Fisco le aveva notificato con contestuale rideterminazione, attraverso il metodo sintetico, del reddito dichiarato.