Con la sentenza 10017 del 28 aprile 2006, sostiene che l’istanza di rimborso presentata (entro 48 mesi dal versamento, ex articolo 38 del Dpr 602/73) dal contribuente a un ufficio dell’Amministrazione incompetente, non è atto idoneo alla formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile, né a impedire la decadenza del diritto al rimborso stesso. La pronuncia conferma il principio di diritto già affermato dalla sentenza 11217 del 1997, che ha sancito che il rimborso rivolto a un ufficio incompetente osta alla formazione di un atto nella forma del silenzio-rigetto, che, di conseguenza, non è impugnabile.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".