L'errore del perito sui vincoli dell’immobile pignorato determina responsabilità extracontrattuale in capo allo stesso

Pubblicato il 21 aprile 2012 La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 6014 del 17 aprile 2012, si è occupata di una vicenda in cui l’ausiliario del giudice dell’esecuzione, incaricato della stima di un immobile pignorato, aveva dichiarato che il bene fosse libero da vincoli verso terzi quando, in realtà, lo stesso era oggetto di un contratto di locazione, regolarmente registrato.

I giudici di legittimità, in particolare, hanno sottolineato che la responsabilità che ricade in capo al tecnico, nei casi come quello in esame, è di natura extracontrattuale ex articolo 2043 del Codice civile; responsabilità che, nella specie, era stata esclusa per essere mancata la prova della colpa, anche lieve, del danneggiante, il cui onere ricadeva, in ogni caso, sul danneggiato, secondo i principi che governano l’onere della prova in tema di responsabilità aquiliana.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy