L’ente non commerciale non sfugge mai all’Iva

Pubblicato il 09 aprile 2009 L’agenzia delle Entrate, con la nota protocollo 20791 del 2 aprile 2009, risponde all’interpello presentato dall’Università di Padova e fornisce una soluzione operativa per l’assolvimento dell’Iva da parte di enti non commerciali, che acquistano servizi da prestatori comunitari. Sull’argomento degli enti non commerciali pubblici e privati in possesso di partita Iva si è espressa anche la Corte di Giustizia Ue, che ha voluto meglio chiarire il problema legato alla territorialità delle prestazioni di consulenza tecnica e legale (sentenza causa C-291/07), non senza però aprire nuove problematiche proprio in ordine all’assolvimento dell’Iva in Italia. La Corte, infatti, aveva affermato che la territorialità del Paese in cui è stabilito il destinatario è legata solo al fatto che quest’ultimo sia titolare di partita Iva. Non si considera l’ulteriore condizione che il soggetto passivo destinatario utilizzi la prestazione per la propria attività economica. Così, per gli enti non commerciali in possesso di partita Iva, debitore dell’imposta è sempre l’ente, anche quando il servizio è destinato alla sfera istituzionale. L’agenzia delle Entrate, con la recente nota del 2 aprile, ha, invece, voluto sposare la tesi dell’interpellante, che proponeva di voler utilizzare una procedura identica a quella prevista per gli acquisti intracomunitari di beni in ambito istituzionale, che prevede: l’integrazione con Iva italiana della fattura del fornitore comunitario; la registrazione entro il mese successivo a quello di ricevimento in apposito registro; il versamento dell’imposta con modello F24 (codice 6099) e presentazione del modello Intra-12 all’Agenzia entro il mese successivo a quello di registrazione. Per il Fisco italiano la procedura indicata è l’unica proponibile dal momento che la soluzione della Corte Ue anticipa di fatto quanto previsto dal legislatore comunitario con l’articolo 43 della direttiva 2008/8/CE, che verrà reperita obbligatoriamente nelle legislazioni nazionali dal 1° gennaio 2010.
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