L’elusione blocca la detrazione Iva

Pubblicato il 09 maggio 2006

Due decisioni gemelle della sezione tributaria della Cassazione – numeri 10353 e 10352 – si risolvono riconoscendo la diretta applicabilità in Italia di direttive comunitarie in materia di indetraibilità dell’Iva, seppure a svantaggio del singolo: una società di investimenti immobiliari perde la sua lite con il Fisco italiano sulla base “di un diritto elaborato dalla giurisprudenza comunitaria, secondo cui non possono trarsi benefici” da affari conclusi solo per trarne un (indebito) risparmio fiscale. Pertanto, nell’ordinamento comunitario come in quello italiano “deve considerarsi vigente il principio di indetraibilità dell’Iva (articolo 17 della direttiva 77/388/Cee) assolta in corrispondenza di comportamenti abusivi”. Al giudice nazionale non resta che la verifica, nel concreto, del carattere elusivo delle operazioni di volta in volta contestate dal Fisco.         

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fringe benefit: guida alle novità 2025

16/01/2025

CCNL Moda, chimica, ceramica artigianato Conflavoro - Stesura del 20/12/2024

16/01/2025

Legge di bilancio 2025: focus su norme per l’Irpef

16/01/2025

Moda, chimica, ceramica artigianato Conflavoro: nuovi minimi e una tantum

16/01/2025

Dalla legge di bilancio novità per l’Irpef 2025

16/01/2025

Fringe benefit e mobilità territoriale: le nuove soglie di esenzione fiscale

16/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy