L'Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici, con determinazione del 20
ottobre 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 dello
scorso 30 ottobre, ha fornito alcune indicazioni interpretative
concernenti la disciplina dell'articolo 34 del Decreto legislativo n.
163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti
pubblici; in particolare, per l'Autorità, l'elenco riportato nel detto
articolo 34 non è da considerarsi esaustivo dovendosi ricomprendere
anche soggetti come le università o gli enti pubblici non economici se
le gare riguardano prestazioni legate ai loro fini istituzionali.
In
ogni caso – si legge nelle conclusioni della determinazione - gli
accordi fra amministrazioni non possono essere stipulati in contrasto
con la disciplina comunitaria non dovendo interferire con l'obiettivo
della libera circolazione dei servizi e dell'apertura del mercato degli
appalti alla libera concorrenza.