Legittimo rifiutare di lavorare nei festivi

Pubblicato il 16 settembre 2015

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16592 del 7 agosto 2015, si è occupata di un caso di sanzione disciplinare comminata ad un’addetta alle vendite la quale non si era presentata al lavoro il 6 gennaio 2004, disattendendo la disposizione aziendale con la quale le era stato comunicato che il punto vendita sarebbe rimasto aperto e che in tale giornata sarebbe stata corrisposta la retribuzione normale con la maggiorazione peri il lavoro straordinario.

In proposito la Suprema Corte ha confermato che non sussiste un obbligo "generale” a carico dei lavoratori di effettuare la prestazione nei giorni destinati ex lege per la celebrazione di ricorrenze civili o religiose e sono nulle le clausole della contrattazione collettiva che prevedono tale obbligo, in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori di astenersi dai lavoro (cui è consentito derogare per il solo lavoratore domenicale).

La Legge n. 260/1949, relativa alle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose, riconosce al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dai lavoro in occasione di tali festività e la rinuncia al riposo nelle festività infrasettimanali può essere solo frutto di un accordo tra datore di lavoro e lavoratore.

D’altra parte, neanche una norma di un contratto collettivo può comportare il venir meno di un diritto già acquisito dal singolo lavoratore, come il diritto ad astenersi dai lavoro nelle festività infrasettimanali, non trattandosi di diritto disponibile per le organizzazioni sindacali (Cass. n. 9176/1997).

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