Legittimo licenziare per l'esternalizzazione di attività aziendali

Pubblicato il 11 novembre 2013 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24259 del 28 ottobre 2013, dichiara legittimo il licenziamento di un lavoratore in caso di riorganizzazione dell'attività lavorativa e di impossibilità di ricollocazione secondo la qualifica conseguita.

Il caso riguarda la risoluzione del rapporto di lavoro di un ingegnere a seguito dell'esternalizzazione dei servizi informatici della società e della conseguente mancanza di posizioni lavorative idonee a ricollocare il dipendente secondo il proprio livello professionale.

La Corte, nel respingere il ricorso del lavoratore, accoglie le motivazioni addotte dai giudici di merito, che evidenziano come sia stata adeguatamente provata la riorganizzazione aziendale e come non sia stato possibile assegnare una posizione lavorativa idonea alla qualifica del dipendente. Rilevante anche il rifiuto al repechage tentato dall'azienda, che ha inutilmente offerto al lavoratore di continuare a svolgere le proprie mansioni presso la società esterna affidataria dei servizi informatici.
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