Con la sentenza n. 6875 del 17 febbraio scorso, la sesta sezione penale della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato da un uomo contro la convalida della misura cautelare del carcere preventivo che gli era stata impartita sulla base di un'intercettazione telefonica “captata a bordo di un'autovettura” nel corso di indagini su altre persone e quindi in un procedimento diverso rispetto a quello per cui erano state autorizzate. Secondo i giudici di legittimità, in particolare, “l'abitacolo di un'autovettura non può essere considerato luogo di privata dimora”; inoltre, “ai fini dell'utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l'Autorità giudiziaria competente per il diverso procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime”.
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