Legittimo che l'Ordine vagli sul profitto del tirocinante
Pubblicato il 16 marzo 2010
Il Tar della Lombardia, sezione di Milano, con sentenza n. 550 del 4 marzo 2010, ha rigettato il ricorso presentato da un tirocinante avvocato avverso il provvedimento con cui il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Varese aveva deliberato, nei suoi confronti, il mancato riconoscimento della validità del periodo della pratica forense, nonché di tutti gli atti correlati, presupposti e conseguenti, in quanto era stato rilevato, nel corso del colloquio di verifica, che lo stesso non aveva espletato il secondo anno di pratica in modo adeguato, con diligenza e profitto.
Il ricorrente lamentava che il provvedimento fosse stato emanato in violazione alla legge e al regolamento, nonché con eccesso di potere sotto diversi profili. Di diverso avviso i giudici amministrativi i quali, per contro, hanno ribadito la titolarità, in capo al medesimo Consiglio, del potere di valutazione della validità del tirocinio anche sotto il profilo del profitto conseguito dal tirocinante, come chiaramente emerge dagli articoli 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 101/1990 e 10 del Regio decreto n. 37/1934. La “ratio” di tale previsione - si legge nel testo della decisione - risiede, infatti, “nella necessità di conferire all’organo di autogoverno un potere di valutazione idoneo ad accertare l’effettività del tirocinio svolto, eventualmente smascherando quelle situazioni, pur possibili, di tirocinio in tutto o in parte apparente, in cui la pratica risulta svolta in modo fittizio e senza una concreta e fattiva partecipazione del tirocinante all’attività professionale”.