Legittimi i canoni in crescendo per le locazioni ad uso non abitativo
Pubblicato il 30 settembre 2009
Con sentenza n. 5349 del 5 marzo 2009, la Cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano respinto la domanda presentata da una donna, conduttrice di un immobile ad uso non abitativo, affinché venisse dichiarata la nullità del contratto di locazione, dalla stessa stipulato, nella parte in cui era previsto un canone che cresceva di anno in anno. I giudici di legittimità, in particolare, dopo aver ricordato che nelle locazioni ad uso non abitativo il canone può essere liberamente determinato dalle parti, hanno sottolineato come, nel caso di specie, la graduazione in crescendo annuale del canone fosse stata determinata “allo scopo di preservare l'equilibrio sinallagmatico delle prestazioni, in relazione al futuro, prevedibile incremento dell'avviamento e degli introiti prodotti dall'attività della società conduttrice”. In locazioni di tal genere la legge presuppone, infatti, “che non operino, quanto meno all'atto della conclusione del contratto, le esigenze di tutela del conduttore che sole giustificano l'imposizione di limiti alla facoltà del proprietario di richiedere il canone ritenuto più remunerativo”.