La legittimazione a ricorrere in Cassazione, o ad impugnare in generale, spetta esclusivamente a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel grado di giudizio di merito conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dalla effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, atteso che con l’impugnazione non si esercita un’azione ma un potere processuale che, per sua natura, può spettare soltanto a chi abbia partecipato al pregresso grado di giudizio. Sicché il ricorrente in Cassazione che – come nel caso esaminato - non vi abbia preso parte, ha l’onere di allegare e di provare, ai fini della sua legittimazione, la successione a titolo particolare o universale nel diritto controverso.
E’ il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 21132 del 12 settembre 2017.
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