Legittimazione ad impugnare, solo alla parte nel giudizio di merito

Pubblicato il 13 settembre 2017

La legittimazione a ricorrere in Cassazione, o ad impugnare in generale, spetta esclusivamente a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel grado di giudizio di merito conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dalla effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, atteso che con l’impugnazione non si esercita un’azione ma un potere processuale che, per sua natura, può spettare soltanto a chi abbia partecipato al pregresso grado di giudizio. Sicché il ricorrente in Cassazione che – come nel caso esaminato - non vi abbia preso parte, ha l’onere di allegare e di provare, ai fini della sua legittimazione, la successione a titolo particolare o universale nel diritto controverso.

E’ il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 21132 del 12 settembre 2017.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy