Legittima l'istanza di rinvio avanzata via fax

Pubblicato il 25 settembre 2009
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 37535 del 24 settembre 2009, ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato da un uomo, condannato dalla Corte d'appello per reati contro il patrimonio. Come unico motivo del ricorso, l'uomo ha denunciato la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in punto di assistenza dell'imputato; in particolare, la Corte territoriale aveva disatteso, senza fornire alcuna motivazione, un'istanza di rinvio del dibattimento avanzata via fax dal suo difensore, impossibilitato a partecipare all'udienza istruttoria. Secondo la seconda sezione penale della Cassazione, “la segnalazione di un impedimento del difensore di fiducia con contestuale richiesta di rinvio, spedita via fax ai sensi dell'art. 150 c.p.p., pervenuta alla cancelleria prima dell'inizio dell'udienza ma trasmessa al giudice dopo la celebrazione del dibattimento, non costituisce motivo di nullità della sentenza in quanto la scelta di un mezzo tecnico non previsto specificamente dalla legge per il deposito delle istanze, espone il richiedente al rischio dell'intempestività con cui l'atto può venire alla conoscenza del giudice”. Tuttavia, precisano i giudici di legittimità nel passaggio più interessante della sentenza, “ove l'istanza, spedita a mezzo fax, sia pervenuta prima dell'inizio dell'udienza, il giudice del dibattimento ha l'obbligo di esaminarla per verificare se il dedotto impedimento sia giustificato”.
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