Legittima l'aggiudicazione a chi privilegia la garanzia per vizi

Pubblicato il 07 aprile 2010
Il Tar del Friuli-Venezia Giulia, con sentenza 203 del 25 marzo 2010, ha rigettato il ricorso presentato da una società partecipante ad un bando per appalto pubblico avverso il Decreto con cui il Direttore dell’Ente Regionale per il Diritto e le Opportunità allo Studio Universitario di Trieste aveva disposto l’aggiudicazione definitiva a favore di altra impresa privilegiando, tra i criteri scelti per l'offerta tecnica, quello relativo alla “durata della garanzia contrattuale autonoma ed ulteriore per difformità e vizi dell’opera”.

Mentre per la ricorrente la scelta effettuata era affetta da “manifesta irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà e sproporzionatezza”, i giudici amministrativi hanno sottolineato come la scelta dell'amministrazione di non valorizzare, irrobustendola, la garanzia per rovina o crollo, e, per converso, valorizzare la garanzia per vizi e difetti fosse, in realtà, “conforme al dettato normativo”. Non si comprende – conclude il Tar - “perché l'amministrazione, nella sua lata discrezionalità, non avrebbe potuto introdurre determinati criteri non trasmodanti, come accaduto, in preclusioni per la partecipazione alla gara, ovvero produttivi di situazioni obbiettivamente penalizzanti oltre ogni limite di logicità”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy