Legittima la rilevazione con autovelox non segnalato, se precedente al 2007

Pubblicato il 23 giugno 2010
L'obbligo della preventiva segnalazione dell'apparecchio di rilevamento della velocità per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia è stato esteso, con l'entrata in vigore dell'articolo 3 del Decreto legge n. 117 del 2007, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, compresi gli apparecchi elettronici gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia. Tuttavia, per le rilevazioni effettuate prima del 2007, non esistendo un obbligo di segnalazione per ogni tipo di apparecchio autovelox, le relative multe devono essere considerate legittime.

Sulla scorta di tali considerazioni la Corte di cassazione, Seconda sezione civile, con sentenza n. 15105 del 22 giugno 2010, ha respinto il ricorso presentato da un automobilista che, nel 2004, era stato multato a seguito di un rilevamento con strumentazione autovelox non preventivamente segnalata.
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