Legittima la revoca dell'appalto in caso di omessa indicazione di precedenti penali

Pubblicato il 11 gennaio 2010
Con sentenza n. 7642 del 4 dicembre scorso, il Consiglio di stato ha accolto il ricorso presentato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori avverso la sentenza del Tar del Trentino Alto Adige, sede di Trento, che aveva annullato una nota con cui una stazione appaltante aveva ritirato l'aggiudicazione di un appalto ad un'impresa in quanto, in sede di autodichiarazione, quest'ultima aveva omesso di indicare che il suo legale rappresentante aveva precedenti penali.

In particolare – ha precisato il Consiglio - non è rilevante “se il reato inizialmente non conosciuto dalla stazione appaltante sia o meno estinto, dovuto a fatto risalente ovvero di tenue gravità, né la soggettiva considerazione di tutto ciò da parte del concorrente alla gara, ma il solo fatto, in sé, di aver reso una dichiarazione obbiettivamente non veritiera, non rispondente cioè alla espressa e puntuale prescrizione del bando di indicare tutte le pronunce relative a precedenti penali, inclusi i decreti di condanna irrevocabili”. Il provvedimento della stazione appaltante era, pertanto, correttamente motivato dalla sussistenza di una falsa dichiarazione nella documentazione presentata, “fatto da sé sufficiente a sostenere la revoca dell’affidamento dei lavori”.
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