Legittima la durata del primo esercizio sociale entro i 15 mesi dalla costituzione
Pubblicato il 18 giugno 2010
La commissione società del Consiglio notarile di Milano ha elaborato una massima, la n. 116 dell'8 giugno 2010, in tema di durata del primo esercizio sociale.
In particolare, nell'elaborato dei notai milanesi viene ammessa la legittimità delle clausole degli atti costitutivi che stabiliscano una durata per il primo esercizio sociale compresa nei 15 mesi dalla data di costituzione. Per individuare i limiti entro cui i soci possono definire la data di chiusura del primo esercizio sociale, i notai fanno riferimento alle considerazioni già illustrate nella massima n. VII dell'8 maggio 2001 ed alla massima n. 16 del 26 febbraio 2004, ai sensi delle quali - preso atto del solido orientamento di dottrina e di giurisprudenza che invitava a contemperare il principio della normale annualità degli esercizi sociali con quello dell'opportunità di non imporre la redazione di bilanci infrannuali non significativi - è stata ritenuta legittima la previsione di un primo esercizio sociale superiore all'anno e, dunque, la determinazione della prima data di chiusura dell'esercizio sociale ad una data successiva rispetto allo scadere del dodicesimo mese dalla data dell'atto “ogni qualvolta detta previsione consenta di evitare la redazione di un bilancio infrannuale non significativo”.
In ogni caso – continua la commissione società notarile - anche a prescindere dalle singole circostanze del caso specifico, un lasso di tempo contenuto entro i 3 mesi può essere considerato come "non significativo" e, pertanto, la previsione che stabilisca la data del primo esercizio entro i 15 mesi dalla data dell'atto medesimo è da considerare legittima.