Nella seduta del 24 ottobre 2018, l’Assemblea del Senato ha approvato, con 195 voti favorevoli, 52 contrari e un'astensione, il testo unificato sulla legittima difesa, per come licenziato la scorsa settimana dalla Commissione Giustizia di Palazzo Madama.
Il provvedimento, che si compone di 9 articoli, interviene, in primo luogo, con una riscrittura dell’articolo 52 del Codice penale sulla legittima difesa, prevedendo l’eliminazione del margine di apprezzamento del giudice nella valutazione della sussistenza della legittimità della difesa nei casi di violazione di domicilio: nelle ipotesi di violazione di domicilio, ossia, viene sancito che sussiste “sempre” un rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa.
E’ poi aggiunto un ulteriore comma all'art. 52, ai sensi del quale agisce sempre in stato di legittima difesa colui che, all’interno del domicilio ma anche del luogo di lavoro (dove, ossia, venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale), compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.
Modificata anche la disciplina dell’eccesso colposo di cui all’art. 55 del Codice penale, attraverso l’aggiunta di un comma che esclude la punibilità se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.
A seguire, viene previsto che, nei casi di condanna per il reato di furto in abitazione, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.
Il testo di legge prevede poi un aumento delle pene per il reato di violazione di domicilio, pene che si sostanziano nella reclusione “da uno a quattro anni” e, nell’ipotesi aggravata di violazione con violenza sulle cose o sulle persone o se il colpevole è palesemente armato, “da due a sei anni”.
Aumento sancito anche per i casi di:
Ulteriori modifiche interessano il Codice civile: nei casi di legittima difesa domiciliare è esclusa la responsabilità di chi ha compiuto il fatto.
Nelle ipotesi, invece, di eccesso colposo, è previsto che al danneggiato sia dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.
Il testo interviene, poi, con disposizioni in materia di spese di giustizia estendendo le norme sul gratuito patrocinio a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l'archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo.
Qualora poi, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata.
Per finire, viene conferita priorità ai processi penali relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatisi in circostanze di legittima difesa o eccesso colposo.
Il disegno di legge sulla legittima difesa passerà ora all’esame dell'altro ramo del Parlamento: l’obiettivo è di arrivare al varo definitivo del testo entro dicembre.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".