Ultime precisazioni dalla Corte di cassazione con riguardo alla scriminante della legittima difesa, anche alla luce delle recenti modifiche.
Con sentenza n. 40414 del 2 ottobre 2019, la Suprema corte ha respinto il ricorso promosso da un uomo che era stato condannato, nel merito, per lesioni personali aggravate.
Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento, a suo favore, della scriminante della legittima difesa, sottolineando che, nel caso di specie, si sarebbe dovuta ravvisare, quanto meno, l'ipotesi della cd. legittima difesa putativa per errore incolpevole dell'agente, determinato dal comportamento della persona offesa.
Quest’ultima era stata da lui colpita con una mazza da baseball dopo che si era introdotta nella sua casa, ingenerandogli un giustificato timore non solo per i suoi beni ma anche per la sua incolumità.
La Corte territoriale aveva escluso l'applicazione della norma sulla legittima difesa, ritenendo necessario, ai fini del riconoscimento della causa di giustificazione, che fosse intervenuto un attacco alla persona: non era sufficiente, per rivendicare una legittima difesa, la sola introduzione nel domicilio dell'aggressore in assenza di un attentato alla incolumità propria o altrui.
La Quinta sezione penale ha giudicato infondate le doglianze del ricorrente, ribadendo il principio secondo cui “la causa di giustificazione di cui all'articolo 52 del Codice penale non consente un'indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma presuppone un attacco, nell'ambiente domestico, alla propria o all'altrui incolumità, o, quanto meno, un pericolo di aggressione”.
Nel caso in esame - hanno evidenziato gli Ermellini - vi era stata, per come ricostruito dallo stesso imputato, la mera introduzione nell'appartamento da parte della persona offesa, non accompagnata da altre circostanze rilevanti ai fini dell'operatività della presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa di cui al comma secondo dell'articolo 52 citato, né, ancor prima, idonee a far sorgere la stessa necessità di difesa contro una offesa ingiusta.
E non poteva giungersi ad alcuna diversa conclusione nemmeno alla luce della recente Legge n. 36/2019, modificativa degli artt. 52 e 55 del Codice penale.
Al di là di quelle che potranno essere “le future evoluzioni interpretative del complessivo statuto normativo afferente la legittima difesa scaturente dall'ultima modifica” - ha precisato la Corte - ciò che balza evidente leggendo la nuova norma è che nella nuova ipotesi della cd. legittima difesa domiciliare presunta (ossia quella posta in essere contro l'intromissione nel domicilio) affinché l'azione lesiva del soggetto agente possa essere presuntivamente ritenuta scriminata occorre, comunque, che l'intrusione nell'abitazione sia avvenuta con violenza o minaccia.
Ed infatti il nuovo comma 4 dell'art. 52 cod. pen, per come modificato con la riforma del 2019, testualmente dispone : “Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.
In detto contesto, deve affermarsi che anche la sussistenza dell'eccesso colposo rimanga in ogni caso ancorata alla ricorrenza dei presupposti della legittima difesa.
Questo anche dopo la modifica dell'articolo 55 del Codice penale, per come introdotta dalla nuova legge n. 36/2019: i termini interpretativi non vengono mutati ma si esclude, con il nuovo comma 2 di tale articolo, unicamente la punibilità in caso di grave turbamento o minorata difesa (nel senso che in tali situazioni sarebbe scusato anche l'eccesso di difesa).
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