E' stato presentato dal Governo, in merito alla questione salva banche, un emendamento al Ddl Stabilità 2016, poi andato al voto della commissione Bilancio della Camera.
A risarcire gli obbligazionisti subordinati, che hanno perso i loro risparmi a seguito del fallimento dei 4 istituti bancari (Banca dell’Etruria, BancaMarche, CariChieti e CariFerrara) salvati dal Dl 180/2015, non sarà lo Stato, bensì lo stesso sistema bancario, che si farà carico di tutti i costi.
Dopo lunghe incertezze e correzioni, la norma “salva risparmiatori” ha preso forma, seppur accompagnata da tanti dubbi.
Per i 10.500 investitori che hanno sottoscritto le obbligazioni subordinate delle 4 banche poste in procedura di risoluzione o risanamento, che hanno visto svanire tutti i loro risparmi, saranno messi a disposizione 100 milioni di euro in un nuovo Fondo di tutela dei risparmiatori.
Il nuovo Fondo di solidarietà risarcirà i bond subordinati che hanno perso valore senza far ricadere alcun onere sullo Stato.
Ad alimentarlo sarà il Fondo interbancario di tutela dei depositi - un consorzio obbligatorio tra istituti di credito a garanzia dei correntisti in caso di default bancari – che avrà il compito anche di gestirlo. Con un prossimo decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze verranno definite le modalità di gestione e accesso.
Le prestazioni del Fondo, che potrà agire solo nel limite delle risorse disponibili e nel quadro di regole europee sugli aiuti di Stato, saranno riservate solo alle persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti, per un valore azzerato delle obbligazioni pari 340 milioni su un totale di 768, con esclusione delle società. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno.
Per accedere al Fondo di solidarietà e ottenere il diritto al risarcimento, i cittadini-risparmiatori potranno, in tutto o in parte, essere ammessi a procedure di natura arbitrale. In altri termini, l'erogazione della prestazione potrebbe essere subordinata all'accertamento di responsabilità per violazione degli obblighi di correttezza nel momento del collocamento del prestito obbligazionario.
Ricorrere all’arbitro potrebbe voler dire far emergere chiaramente le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti. Lo stesso Ministro Pier Carlo Padoan, in merito agli obbligazionisti, infatti, ha affermato che: "non si può escludere che le quattro banche abbiano venduto obbligazioni subordinate a persone che presentavano un profilo di rischio incompatibile con la natura di questi titoli di investimento, ma questo è quanto andrebbe accertato con un'analisi di ogni singola posizione".
Relativamente al ricorso alla procedura arbitrale nel testo dell'emendamento, depositato in Parlamento, è scritto che le nomine e le modalità dell’arbitrato saranno definite con un apposito Dpcm, che avrà il ruolo di definire le modalità di supporto alle procedure arbitrali anche avvalendosi di "organismi o camere arbitrali" già esistenti.
Oltre alla norma “salva-risparmiatori” il Governo ha presentato anche altri emendamenti alla legge di Stabilità, sempre finalizzati a sostenere il salvataggio delle banche in crisi.
È previsto lo stanziamento di 2,5 miliardi di euro da parte del Governo come finanziamento ponte per il Fondo di risoluzione unico, alimentato dal sistema bancario, che entrerà in vigore dal 2016 con le nuove regole sul bail in. Le risorse del Fondo saranno utilizzate per interventi di emergenza e saranno restituite dal sistema bancario. Tale operazione è stata richiesta da Bruxelles a tutti gli Stati membri che fanno parte dell’Unione bancaria, per assicurare la disponibilità immediata delle risorse nel periodo transitorio.
Sono previste particolari agevolazioni fiscali anche per le banche in crisi sottoposte a bail-in dal 2016. Per tali banche saranno esenti da Ires e da Irap le variazioni dello stato patrimoniale che si possono generare nel corso della procedura di risanamento. Tale sconto varrà anche per le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla riduzione o conversione di strumenti di capitale delle banche (come le azioni) e derivanti dalle modifiche su obbligazioni ed altri strumenti di debito.
Infine, con altro emendamento è stato previsto uno sconto fiscale per quelle banche che versano contributi volontari al sistema di garanzia dei depositanti: ad esse viene riconosciuta la deducibilità dei contributi volontari versati ai consorzi obbligatori.
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