Legge europea 2018. Ridotti i limiti all’attività di mediatore

Pubblicato il 20 maggio 2019

La legge europea 2018 (n. 37 del 3 maggio 2019) ha modificato la normativa esistente relativa all’incompatibilità dell’attività di agente di affari in mediazione. Il MiSE, con circolare n. 3719/C del 10 maggio 2019, illustra le modifiche apportate, in risposta alla procedura d’infrazione 2018/2175 della Commissione europea.

Procedura d’infrazione: limiti all’attività di mediatore

Nella procedura d’infrazione citata la CE ha sostenuto che l'art. 5, comma 3, della L. 39/1989, pone forti limiti alle attività dell’agente di mediazione, posto che l’articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE e articolo 49, TFUE, stabiliscono che qualsiasi restrizione dell'accesso a una professione o, più in generale, a un'attività di prestazione di servizi deve rispettare il principio di proporzionalità.

Nello specifico, a detta della Commissione europea, l’articolo sotto osservazione sembra ostacolare gli agenti immobiliari ad esercitare qualunque altra attività diversa dall'intermediazione immobiliare. La norma, quindi, impedirebbe di sviluppare modelli commerciali innovativi e flessibili e limiterebbe la capacità degli agenti immobiliari di offrire servizi adattati alle necessità dei loro clienti.

Legge europea 2018: ridotte le limitazioni all’attività

L’articolo 2 della legge europea – sulla incompatibilità dell’attività mediatizia, di cui all’art. 5, comma 3, L. n. 39/1989 - prevede limiti all’attività solo nei seguenti casi:

Istruzioni alle Camere di commercio

Vista l’imminente entrata in vigore della modifica, più favorevole agli agenti di affari in mediazione, ed in particolare ai mediatori immobiliari, la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3719/C del 2019, afferma che la novità è applicabile sia a coloro che si iscrivono nel Registro Imprese dopo l’entrata in vigore della norma sia a coloro che, in base alla disciplina previgente, sono in situazioni di incompatibilità.

Pertanto, le Camere di commercio non devono procedere alla cancellazione di coloro che si trovano in condizione di incompatibilità, prorogando l’eventuale contestazione della situazione di irregolarità, così da permettere l’entrata in vigore della nuova norma.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica artigianato - Ipotesi di accordo del 19/11/2024

26/11/2024

Contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario: legge in GU

26/11/2024

Avvocati: area web in caso di notifica non effettuata per causa imputabile al destinatario

26/11/2024

Metalmeccanica artigianato. Rinnovo

26/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: via libera dal CdM

26/11/2024

Tabella Unica per i risarcimenti da sinistro: sì definitivo del Governo

26/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy