Numerose le novità fiscali per i contribuenti
La Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015 S. O. n. 70), contiene una serie di disposizioni per imprese, professionisti e contribuenti, che vanno da quelle più annunciate come l'abolizione della TASI sulla prima casa e la proroga dei bonus fiscali per ristrutturazione e risparmio energetico, a quelle “a sorpresa” come l'allungamento dei termini per le verifiche fiscali.
Un primo interessante intervento è costituito dal congelamento degli aumenti di imposta e delle accise, vale a dire le c.d. clausole di salvaguardia che dovevano scattare dal 2016.
Sul fronte della tassazione immobiliare di rilievo vi è l’esenzione IMU sui terreni agricoli e sui macchinari “imbullonati”, nonché l’esenzione della TASI per la prima casa. Novità anche per gli immobili dati in comodato d’uso a figli o genitori, per i quali è prevista una riduzione del 50% della base imponibile IMU. Sono introdotte inoltre norme per favorire la locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo.
Tra le misure fiscali viene istituita una nuova aliquota ridotta IVA al 5% cui sono assoggettate le prestazioni socio-sanitarie ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi. E' prevista la riduzione (questa dal 2017) dell’aliquota IRES dal 27,5 al 24%, e un bonus del 140% sugli ammortamenti fiscali connessi agli investimenti in macchinari ed attrezzature. Altre novità riguardano la proroga dei termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, con raddoppio dell’aliquota della relativa imposta sostitutiva e la riapertura per i soggetti IRES della possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni.
Tutte le nuove disposizioni sono contenute in 999 commi dell’ unico articolo di cui è composta la Legge e sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016, fatte salve alcune specifiche norme che entreranno in vigore in periodi diversi e in particolare:
Le misure contenute nella Legge di stabilità 2016 dunque sono tante, nel presente intervento si andranno ad analizzare le principali novità fiscali e sulla casa che impattano direttamente sui contribuenti. Si rinvia a successivi interventi l’analisi delle nuove disposizioni su professionisti e imprese.
Le novità in materia di IMU riguardano in particolare le case concesse in comodato ai parenti di primo grado (genitori o figli), per le quali non si prevede più la possibilità dell'assimilazione a prima casa, con l'esenzione totale dall'imposta, ma un taglio del 50% dell'Imu al verificarsi di determinate condizioni.
Per poter beneficiare di tale agevolazione è necessario che:
La riduzione dell'imposta è comunque applicabile anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile, purché quest'ultimo sia adibito a propria abitazione principale. L'agevolazione non si applica agli immobili di lusso classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Sono esenti dall'IMU le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari. In questo caso l'esenzione si applica anche in deroga al requisito della residenza anagrafica.
Le agevolazioni sull'IMU arrivano anche per i proprietari che hanno dato il proprio immobile in locazione a canone concordato, è infatti previsto il taglio del 25 per cento dell'imposta.
Un'altra esenzione è disposta per l'IVIE (imposta sugli immobili all'estero), sia per la prima casa che per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'agevolazione non riguarda le unità immobiliari di lusso. In questi casi continua ad applicarsi l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Come in passato se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Tra le norme più attese, vi è l'abolizione della TASI sulla prima casa non solo per il proprietario ma anche per l'inquilino che utilizza l'immobile come abitazione principale. Sono in ogni caso escluse dell'agevolazione le unità immobiliari di lusso.
Le norme precisano inoltre che nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale (escluse le categorie di lusso), il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune, ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale, la quota di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.
Come per la riduzione dell'IMU per le case date in locazione a canone concordato, una analoga riduzione vi è anche per la TASI. Si prevede infatti che l'imposta dovuta da proprietari e inquilini, sia anche in questo caso ridotta al 75 per cento.
Relativamente agli immobili in vendita si introduce una agevolazione TASI per i costruttori, in particolare per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota della TASI è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono comunque modificare l'aliquota, in aumento sino allo 0,25 per cento o in diminuzione fino all'azzeramento.
I comuni mantengono comunque dei margini di manovra in materia di TASI per i quali è prevista la possibilità per il 2016, di maggiorare dello 0,8 per mille l’aliquota TASI per gli immobili non esenti. La norma elimina la condizione secondo la quale tale aumento doveva essere stato deliberato, per l'anno 2015, entro il 30 settembre 2015 e nel rispetto dei vincoli posti dalla Legge di stabilità 2014. Viene richiesta tuttavia una espressa delibera del Consiglio comunale.
Relativamente alle novità per la casa è consentito di “anticipare” l'applicazione delle agevolazioni prima casa in materia di imposta di registro, anche a chi già possiede un immobile e non riesce a venderlo prima di effettuare il nuovo acquisto. È previsto infatti che l'aliquota del 2 per cento riconosciuta per l'acquisto della prima casa si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non ha i requisiti in quanto è già proprietario di un altro immobile acquistato con le agevolazioni, a patto che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. Resta quindi confermata la possibilità di avere una sola prima casa agevolata, ma non è più necessario che la vendita sia effettuata prima del nuovo acquisto.
Chi acquista un immobile a basso impatto ambientale (classificato come A o B dal punto di vista del rendimento energetico) dal costruttore, può beneficiare di una detrazione IRPEF. La detrazione è riconosciuta solo per gli acquisti effettuati entro il 2016 ed è pari al 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA. L'importo spettante va ripartito in 10 quote annuali che possono essere portate in detrazione a partire dall’anno di acquisto.
Sono stati introdotte una serie di modifiche alla disciplina delle locazioni sia in riferimento all'invalidità dei patti che prevedono quote di affitto in nero, sia relativamente all'obbligo di registrazione. Principalmente viene stabilita la nullità di qualunque tipo di accordo volto a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. La nullità si verifica anche nel caso in cui venga stipulato un contratto a canone concordato, ma con un importo superiore a quello previsto dagli accordi territoriali.
In questi casi il conduttore può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato, o le somme versate in più rispetto all'importo stabilito dai patti territoriali, rivolgendosi al giudice entro sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato. Nulli anche gli accordi volti a prevedere una durata contrattuale diversa rispetto a quelle previste dalla legge.
Viene imposto solo al locatore (senza più alcuna responsabilità solidale con il conduttore), l'obbligo di registrazione del contratto entro un termine massimo di 30 giorni, quando si tratta di contratti soggetti a registrazione obbligatoria, ossia con durata superiore ai 30 giorni nel corso dell'anno con lo stesso inquilino.
E’ obbligatorio dare comunicazione all'amministratore di condominio dell'avvio della locazione, entro il termine massimo di 60 giorni dalla stipula del contratto stesso. In caso di mancata registrazione del contratto l'inquilino ha la possibilità di rivolgersi al giudice per richiedere che venga applicato un canone di locazione pari a quello previsto per i contratti a canone concordato.
Restando sul tema casa è prevista una normativa specifica per la locazione finanziaria di immobili destinati ad essere adibiti a prima casa. Con questa nuova tipologia di contratto la banca o l’intermediario si obbligano ad acquistare o far costruire l’immobile, su scelta e indicazione del soggetto utilizzatore. L'immobile verrà messo a disposizione per periodo di tempo determinato, a fronte di un corrispettivo che deve tener conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Prevista una sorta di “maxi rata finale” per effettuare l'acquisto. Alla scadenza del contratto, l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene al prezzo prestabilito nel contratto stesso. All'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria si applica il divieto di azione revocatoria fallimentare.
Relativamente alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, in questo caso il concedente ha diritto alla restituzione del bene, ma è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotto l'importo dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni mancanti al termine del contratto, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto.
In caso di difficoltà nel pagare i canoni, è riconosciuta all'utilizzatore la facoltà di chiedere la sospensione del pagamento dei corrispettivi non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo, con proroga automatica del contratto per il corrispondente periodo. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
Per questa tipologia di contratti sono state previste anche specifiche agevolazioni fiscali. E' prevista la detrazione dall'IRPEF del 19 per cento dei canoni e del costo di acquisto, secondo un tetto massimo differenziato. Nel caso in cui le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa sono detraibili:
Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste con le norme in esame, l’importo massimo detraibile a fini IRPEF è dimezzato (dunque al massimo 4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il costo di acquisto).
Sono previste anche agevolazioni relative all'imposta di registro sui contratti di leasing per la prima casa. In particolare:
Si ricorda che queste disposizioni hanno una applicazione temporanea dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.
Per il 2016 viene confermata l'imposta ai livelli attuali ossia al 27,5 per cento, mentre dal 2017 arriverà il taglio che porterà l'aliquota al 24 per cento. E' prevista inoltre una riduzione dell’aliquota della ritenuta (operata a titolo di imposta) sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società che sempre dal 2017, scende dall'1,375 per cento all'1,20 per cento.
E' introdotta una un'addizionale IRES del 3,5 per cento per gli enti creditizi e finanziari, a partire dal 2017. In particolare l'addizionale riguarda istituti di credito, società di gestione dei fondi di investimento mobiliare, capogruppo di gruppi bancari, SIM, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, di pagamento e società finanziarie inclusa la Banca d’Italia. L'addizionale invece, non si applicherà alle imprese di assicurazione e le eventuali capigruppo.
E' prevista poi l'integrale deducibilità dall’IRES degli interessi passivi da parte dei soggetti destinatari della maggiorazione IRES introdotta. Stessa deducibilità anche a fini IRAP. Le norme verranno applicate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Relativamente all'Iva viene modificata la disciplina delle variazioni dell’imponibile Iva o dell’imposta stessa, disciplinando l'emissione delle note di credito. La principale novità è la possibilità di anticipare al momento di apertura di una procedura concorsuale l'emissione della nota di credito e la detrazione dell’IVA senza attendere la conclusione della procedura stessa. E’ possibile applicare la detrazione in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte da parte del cessionario o committente a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano di rientro. Resta ferma invece la necessità di attendere la conclusione della procedura esecutiva individuale rimasta infruttuosa.
Le norme che consentono di anticipare l'emissione della nota di credito già all’apertura di una procedura concorsuale si applicano però solo dal prossimo anno, ossia nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016.
Viene esteso il meccanismo dell’inversione contabile a fini IVA (cd. reverse charge) anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza. Le norme si applicano quando il consorzio risulta aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative al cd. split payment). Le norme saranno però operative solo successivamente all’autorizzazione UE.
Si estende l'aliquota Iva al 4 per cento già prevista per gli e-book, a giornali, notiziari e periodici online. E' ampliato il settore di applicazione dell'aliquota Iva super ridotta riconoscendola anche a giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, e periodici online.
Si istituisce una nuova aliquota ridotta dell’IVA al 5 per cento, che si applica alle prestazioni socio-sanitarie ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi, attualmente assoggettate all’aliquota del 4 per cento. L'aliquota riguarda tutte le prestazioni socio-sanitarie rese dalle cooperative sociali ai soggetti indicati dalla legge (anziani e inabili, minori, tossicodipendenti ecc.) e non solo quelle rese in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.
Sono stati introdotti gli incentivi per la sostituzione dei caravan inquinanti con un bonus fino ad un massimo di 8.000 euro per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan di categoria “euro 0”, “euro 1” o “euro 2” con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad “euro 5”. L’incentivo è previsto per i veicoli nuovi acquistati dal primo gennaio al 31 dicembre 2016 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2017.
Viene esteso il credito d’imposta per la riqualificazione degli alberghi anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (c.d. piano casa), ossia entro un massimo del 20 per cento. Il credito d'imposta è riconosciuto per il periodo d'imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, nella misura del trenta per cento delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche. Le regole applicative saranno però dettate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge e dovranno precisare:
Sono equiparate definitivamente le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, alle strutture ricettive all’aria aperta (camping). L’equiparazione comporta l’applicazione dell’IVA agevolata al 10 per cento (concessa ai clienti alle strutture ricettive turistiche), invece dell’IVA al 22 per cento applicabile alla portualità turistica e ai servizi associati.
E' stata abolita la tassa sulle unità da diporto introdotta dal decreto-legge n. 201 del 2011 (Salva-Italia). La norma prevedeva un tassa di stazionamento giornaliera calcolata sulla lunghezza dell'imbarcazione variabile da un minimo di cinque euro per le imbarcazioni fino a 10 metri, per arrivare ad un massimo di 703 euro per quelle superiori ai 64 metri. Secondo la relazione tecnica del governo l'applicazione dell'imposta abrogata sembra aver determinato una riduzione della base imponibile e il gettito ad essa associata si è progressivamente ridotto.
Prorogata ancora per un anno l'aliquota al 50 per cento per le ristrutturazioni e al 65 per cento per le detrazioni per il risparmio energetico. Le agevolazioni sono riconosciute per tutte le spese effettuate fino al 31 dicembre 2016.
La proroga di 12 mesi riguarda anche il bonus mobili.
Si amplia anche l'elenco degli interventi che danno diritto alla detrazione, l’applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica viene estesa anche all'acquisto, l'installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche. Perché la detrazione sia ammessa i dispositivi devono:
Alla possibilità di godere ancora per un anno dell'aliquota maggiorata si affianca una norma innovativa per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi). In questi casi scatta, infatti, la possibilità di cedere la detrazione fiscale spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori. Si offre in pratica l'opportunità di non perdere la detrazione a fronte del pagamento obbligatorio dei lavori, dato che non è possibile sottrarsi in caso di interventi deliberati dall'assemblea condominiale. Per le modalità attuative dell’agevolazione dovrà essere emanato un provvedimento dell'Agenzia delle entrate.
Per le giovani coppie che comprano casa viene introdotto il bonus arredi, agevolazione che prevede una detrazione IRPEF del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per l'acquisto di arredi da destinare all'abitazione principale. L'agevolazione è ammessa su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il bonus è riconosciuto alle giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni che decidano di acquistare una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
Sono esentati dall'IRPEF le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro ai dipendenti per la fruizione da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione (non più solo per gli asili nido), per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali. Niente imposte anche per l'erogazione di somme e per le prestazioni dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.
Prorogata al 2017 la detassazione IRPEF del reddito da lavoro del 70 o dell'80 per cento per i laureati che rientrano dall'estero per lavorare in Italia. Oltre alla proroga delle agevolazioni per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, si prevede che l'agevolazione si applichi in favore dei soggetti rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015 (in luogo del periodo compreso tra il 1° marzo e il 6 ottobre 2015).
E’ stato anticipato al 2016 l'innalzamento della no tax area, per i pensionati, da 7.500 a 8.000 euro. La nuova detrazione per i soggetti di età inferiore a 75 anni risulta pari a:
Per i soggetti con più di 75 anni di età la detrazione risulta pari a:
Diventa strutturale il regime fiscale agevolato introdotto in via temporanea dalla Legge di stabilità per il 2015 in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo. Resta al 65% dell'erogazione la misura del credito d’imposta spettante.
Confermata ancora una volta la possibilità di rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche. L'operazione però quest'anno è più costosa dal momento che viene portata all'8 per cento l'aliquota della relativa imposta sostitutiva. Le disposizioni si applicano alle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e ai terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2016. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2016. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la stessa data.
Viene reso permanente l’obbligo di inviare al “Sistema tessera sanitaria” i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate ai fini della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti erogatori. I cittadini avranno la possibilità, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, di consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema stesso.
Entro il 31 gennaio 2016 le strutture sanitarie e i medici trasmettono al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2015 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.
Entro il 28 febbraio (per il 2016 entro il 29 febbraio visto che il 28 è domenica) gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale inviano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate nell’anno 2015 per effetto dei contributi versati dai contribuenti iscritti a tali enti e casse.
Sono ampliati i casi in cui l'Agenzia delle entrate può di eseguire controlli preventivi sulle dichiarazioni IRPEF sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro.
Si consente ai CAF di scegliere se sottoscrivere una polizza assicurativa per lo svolgimento delle proprie attività di assistenza o prestare idonea garanzia sotto forma di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa. Un decreto del Ministro dell’economia potrà individuare ulteriori modalità alternative che offrano adeguate garanzie.
Viene resa più stringente la disciplina della responsabilità solidale del CAF con chi commette violazioni relative all’assistenza dei contribuenti (visto di conformità ed asseverazione infedeli, certificazione tributaria infedele). In questi casi il CAF è obbligato solidalmente con il trasgressore al pagamento di una somma pari alla sanzione e alle ulteriori somme irrogate al trasgressore.
Per il 2016, viene istituito un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, al di fuori della loro attività di lavoro autonomo, installano sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, ovvero stipulano contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali. È previsto un limite complessivo di spesa di 15 milioni e sarà un decreto ministeriale a definire le modalità applicative della norma.
Per gli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati viene istituito un bonus da 1.000 euro per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo. Il credito d’imposta è attribuito al rivenditore dello strumento il quale anticipa il contributo allo studente che lo acquista.
Le associazioni culturali potranno beneficiare del 2 per mille dell’IRPEF, purché siano iscritte in un elenco appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La scelta di destinazione del 2 per mille sarà effettuata in sede di dichiarazione dei redditi.
Quadro Normativo |
Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 |
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