Legge di Bilancio 2021, proroga del congedo per i padri lavoratori

Pubblicato il 11 marzo 2021

L'art. 1, comma 363, della Legge di Bilancio 2021 ha prorogato la misura relativa al congedo obbligatorio per i lavoratori padri dipendenti aumentandone la durata a dieci giorni, da fruire entro i cinque mesi di vita del figlio ovvero dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore.

La misura, introdotta in via sperimentale con l'art. 4, comma 4, Legge 28 giugno 2012, n. 92, si applica, dunque, anche alle nascite o alle adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno 2021 (1° gennaio - 31 dicembre) e prevede un ampliamento del periodo di fruizione del congedo obbligatorio da sette a dieci giorni.

Come indicato dalla Circolare INPS 11 marzo 2021, n. 42, la presentazione della domanda potrà avvenire con le medesime modalità già illustrate nella precedente Circolare n. 40/2013.

A tal proposito, si rammenta che sono tenuti a richiedere la prestazione direttamente all'Istituto i soli lavoratori per i quali le predette indennità non sono erogate dal datore di lavoro. In tal caso, la prestazione verrà anticipata dal datore di lavoro, previa richiesta scritta, che provvederà a comunicare all'Istituto l'effettiva fruizione del congedo attraverso il flusso Uniemens.

Altresì, con il comma 25, della medesima disposizione legislativa, viene introdotto il diritto a godere della prestazione in questione anche nel caso di morte perinatale del figlio avvenuta entro i primi dieci giorni di vita del minore.

Relativamente alle nascite, adozioni, affidamenti avvenuti nell’anno 2020 resta fermo il diritto a sette giorni di congedo obbligatorio ed uno facoltativo. Lo stesso periodo viene riconosciuto al padre lavoratore nel caso di morte perinatale avvenuto nell’anno 2021 ed entro dieci giorni dalla nascita del figlio - ricadente nell’anno 2020.

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