La legge di Bilancio 2020 – n. 160 del 27 dicembre 2019 – ha sostituito il credito d’imposta per ricerca e sviluppo con tre differenti agevolazioni, tra cui quella in innovazione tecnologica.
Come recita il comma 198 della detta legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2019 (suppl. ord. n. 45/L), per il 2020 è previsto l’accesso di un nuovo credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative.
Per quanto riguarda gli investimenti in ricerca e sviluppo, sono considerate attività agevolate quelle di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.
Diversamente, il credito d’imposta per l’innovazione tecnologica abbraccia attività – che non siano di ricerca e sviluppo - finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.
La norma specifica che deve intendersi per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’ecocompatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.
Tra questi non rientrano:
Ancora, la disposizione normativa chiarisce che fanno parte delle attività innovative ammissibili al credito d’imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
Con un decreto MiSE, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 160/2019, verranno forniti i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni.
Per tali attività, il credito d’imposta riconosciuto è pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, con il limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. La misura sale al 10% in caso di attività di innovazione tecnologica dirette alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.
Fanno parte delle spese ammissibili quelle per il personale con rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa, le quote di ammortamento, i canoni di locazione e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica.
Tale credito deve essere utilizzato solamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
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