La Legge di Bilancio 2020 ha apportato delle novità in tema di Imposta municipale unica.
Oltre alla sua unificazione con la TASI, la Legge n. 160/2019 dispone, a decorrere dal 2020, la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.
Inoltre, la nuova Imposta municipale limita l’equiparazione ai terreni agricoli alla sola quota posseduta dai soggetti Iap e dai coltivatori diretti.
La nuova Legge di Bilancio prevede una esenzione IMU ridotta per le aree edificabili possedute dai soggetti Iap e dai coltivatori diretti.
In sostanza, quindi, sia in termini di precedente IMU che di nuova Imposta comunale, le aree fabbricabili possedute e condotte da soggetti aventi la qualifica di imprenditori agricoli professionali e di coltivatori diretti, iscritti alla previdenza agricola, se adibite all’utilizzo agro-silvo-pastorale, sono tassate come terreni agricoli.
Considerando il fatto che i terreni agricoli posseduti e condotti da Iap e da coltivatori diretti sono sempre esenti da imposta, dovunque siano ubicati, in virtù della suddetta equiparazione è palese che le citate aree fabbricabili possedute dai soggetti Iap e dai coltivatori diretti siano, di fatto, esenti.
Ma la vera novità della Legge di Bilancio 2020 è quella disposta al comma 743, che specifica che, in caso di contitolarità, ogni contribuente determina l’imposta di competenza sulla base degli elementi soggettivi e oggettivi “riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni”.
La finalità di tale disposizione è quella di evitare chiaramente che le agevolazioni di uno dei soggetti passivi possano estendersi anche agli altri che non presentino gli stessi requisiti di legge.
La norma assume valore in caso di comproprietà: infatti, se più contribuenti sono comproprietari di un’area, ma solo alcuni sono soggetti Iap o coltivatori diretti, per tutti gli altri il bene sarà tassato come area fabbricabile.
Pertanto, la portata dell’agevolazione che prevede l’equiparazione delle aree fabbricabili ai terreni agricoli si riduce notevolmente dato che tale equiparazione con i terreni agricoli è esclusa per gli altri comproprietari, in mancanza dei requisiti richiesti.
Di conseguenza, si è tenuti al pagamento dell’IMU, con obbligo di versamento per i contribuenti non agricoltori che dovrebbe decorrere solo dal saldo di dicembre 2020. Alla scadenza di giugno, invece, si verserà la metà di quanto corrisposto nel 2019.
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