Legge antispreco, agevolazione Iva per i beni ceduti gratuitamente, Chiarimenti Entrate

Pubblicato il 23 giugno 2021

L’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 8 del 22 giugno 2021, fa chiarezza in merito alla portata interpretativa delle disposizioni vigenti in materia di cessione gratuita dei beni merce, recate dall'articolo 16 della Legge 19 agosto 2016, n. 166 ("Legge antispreco").

Due i punti affrontati per rispondere alle richieste di chiarimento della società istante e, in particolare:

Legge antispreco, cessione gratuita di prodotti per fini di solidarietà sociale

L’articolo 16 della Legge antispreco è finalizzato a favorire il recupero e la donazione degli alimenti dei medicinali e dei prodotti farmaceutici per fini solidali e per ridurre la produzione di rifiuti. Pertanto, per tali categorie di beni le cessioni a enti pubblici o privati senza scopo di lucro non sono soggette all’Iva.

I beni che possono essere oggetto di agevolazione sono molteplici e tra questi si inseriscono anche:

Per poter fruire del beneficio, è necessario che si tratti di beni “non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari”.

L’Associazione istante si è rivolta all’Amministrazione finanziaria per sapere se il trattamento fiscale agevolativo potesse applicarsi alle erogazioni liberali di beni:

Agevolazione Iva per le donazioni di beni non idonei alla commercializzazione

Nella risposta alla consulenza giuridica n. 8/2021, l’Agenzia nota come il legislatore intervenendo più volte sull’articolo 16 della legge n. 166/2016 abbia voluto ampliare la platea dei beni che possono essere oggetto cessione gratuita, non limitandosi più solo alle derrate alimentari e ai prodotti farmaceutici.

Successivamente, con altri interventi legislativi e documenti di prassi della stessa Agenzia, sono stati individuati altri beni destinati a finalità di solidarietà sociale senza scopo di lucro e, dunque, agevolabili ed è stata ritenuta applicabile l'analoga disposizione agevolativa anche ai prodotti di telefonia non più commerciabili perché obsoleti, o anche ai prodotti editoriali e alle dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione ceduti gratuitamente ad enti locali, scuole, orfanotrofi, o istituti religiosi.

Pertanto, l’Agenzia ritiene ora che la presenza di imperfezioni, alterazioni, danni o vizi dei prodotti tali da non modificarne l'idoneità all'utilizzo o altri motivi similari, non si riferisca alla locuzione “non più commercializzati”, ma solo all'espressione “non idonei alla commercializzazione”. Inoltre, che “gli altri motivi similari” citati dalla norma devono riguardare circostanze oggettive, legate alle caratteristiche del prodotto e quindi riscontrabili.

Di conseguenza, trattandosi di una disciplina agevolativa che deroga agli ordinari principi di applicazione dell'IVA, non è possibile effettuarne un'interpretazione estensiva e l'individuazione dell'ambito applicativo della stessa deve discendere dalla precisa attuazione della ratio della norma, il cui scopo è quello, in sostanza, di recuperare e donare, per fini di solidarietà sociale, determinati beni, estendendone il ciclo di vita e,quindi, riducendo la produzione di rifiuti o di scarti.

Conclude, così, la consulenza giuridica in oggetto che possono considerarsi ricompresi nell’ambito applicativo dell’articolo 16, comma 1 lett. d), d-bis) e d-ter) della L. 166/2016 i beni ivi indicati a condizione che:

In altri termini, si deve trattare di quei beni che se non fossero oggetto di donazione, sarebbero destinati ad essere distrutti o a costituire un rifiuto o scarto.

In relazione al quesito sul diritto alla detrazione dell’IVA assolta, specifica l’Agenzia che le cessioni gratuite dei suddetti beni, in presenza delle condizioni richiamate, sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA, in quanto equiparate alla distruzione dei beni medesimi, ma consentono al donante di conservare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta all’atto dell’acquisto o all’importazione delle merci o materie prime per le quali è stata mutata la destinazione.

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