Il licenziamento intimato per superamento del comporto previsto dal CCNL è illegittimo se dopo l’aspettativa il dipendente fruisce dei permessi ex lege 104/1992 ed il comporto si supera nei giorni in cui l’assenza è imputabile a tali permessi.
Lo ha sancito la sentenza n. 3065 del 17 febbraio 2016 della Corte di Cassazione a proposito di una lavoratrice che, dopo la fruizione dell’aspettativa, non era tornata al lavoro perché, a seguito dell’intervenuto riconoscimento della disabilità grave, la stessa aveva fruito dei giorni di permesso spettanti ex art. 33, comma 6, Legge n. 104/1992.
Per gli Ermellini la fruizione dei permessi mensili spettanti ai portatori di handicap grave non presuppone un previo rientro in servizio dopo un periodo di assenza per malattia o aspettativa, ma soltanto l'attualità del rapporto di lavoro, per cui, di fatto, essendo l’assenza imputabile a permessi legittimamente fruiti, non si è verificato nel caso di specie quel superamento del periodo massimo di comporto che la società ricorrente aveva posto a base dell’intimato licenziamento.
D’altra parte, la circostanza che l’INPS non abbia dato comunicazione tempestiva all’azienda non può certo andare a danno della lavoratrice.
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