Legge 104, no superamento comporto

Pubblicato il 18 febbraio 2016

Il licenziamento intimato per superamento del comporto previsto dal CCNL è illegittimo se dopo l’aspettativa il dipendente fruisce dei permessi ex lege 104/1992 ed il comporto si supera nei giorni in cui l’assenza è imputabile a tali permessi.

Lo ha sancito la sentenza n. 3065 del 17 febbraio 2016 della Corte di Cassazione a proposito di una lavoratrice che, dopo la fruizione dell’aspettativa, non era tornata al lavoro perché, a seguito dell’intervenuto riconoscimento della disabilità grave, la stessa aveva fruito dei giorni di permesso spettanti ex art. 33, comma 6, Legge n. 104/1992.

Per gli Ermellini la fruizione dei permessi mensili spettanti ai portatori di handicap grave non presuppone un previo rientro in servizio dopo un periodo di assenza per malattia o aspettativa, ma soltanto l'attualità del rapporto di lavoro, per cui, di fatto, essendo l’assenza imputabile a permessi legittimamente fruiti, non si è verificato nel caso di specie quel superamento del periodo massimo di comporto che la società ricorrente aveva posto a base dell’intimato licenziamento.

D’altra parte, la circostanza che l’INPS non abbia dato comunicazione tempestiva all’azienda non può certo andare a danno della lavoratrice.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Smart working e Collegato lavoro: disciplinati i termini di comunicazione

10/04/2025

Bonus mobili confermato per il 2025

10/04/2025

Dalla FAQ alla norma: lo smart working entra nell’era della certezza giuridica

10/04/2025

Bonus mobili anche per spese del 2025

10/04/2025

Riforma fiscale e DFP in CDM. Novità su tributi locali e giustizia tributaria

10/04/2025

Decontribuzione Sud PMI. Punto di forza? La cumulabilità

10/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy