Le autorità di uno Stato membro non possono negare – ai sensi e per gli effetti del Regolamento Ue n. 650/2012 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni, all’accettazione ed all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo”- il riconoscimento degli effetti reali del legato “per rivendicazione”, conosciuto dal diritto applicabile alla successione, per il quale il testatore abbia optato conformemente all’art. 22 del sopra citato Regolamento, qualora il diniego si fondi sul motivo per cui tale legato abbia ad oggetto il diritto di proprietà su un immobile situato in detto Stato membro, la cui legislazione non conosce l’istituto del legato ad effetti reali diretti alla data di apertura della successione.
E’ questo il principio espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, Sezione seconda, con sentenza del 12 ottobre 2017 – causa C 218/2016 - chiamata a pronunciarsi, in via pregiudiziale, circa l’interpretazione del citato Regolamento Ue n. 650/2012, nell'ambito di una controversia azionata da una signora polacca e finalizzata ad ottenere la redazione, presso un notaio stabilito, di un testamento pubblico che contenesse un legato per rivendicazione.
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