Spese al legale "non distrattario" di parte vittoriosa, ritenuta?

Pubblicato il 24 maggio 2022

E' legittimo che la parte soccombente in un giudizio civile, condannata a pagare anche le spese legali di controparte, richieda al legale "non distrattario" della parte vittoriosa, ai fini della non applicazione della ritenuta, oltre alla delega all'incasso e la fattura emessa, ogni altra documentazione ritenuta opportuna, come la prova dell'avvenuto pagamento del compenso professionale.

Questo, laddove ritenga che le somme che sta erogando possano costituire reddito di lavoro autonomo per il difensore, considerando la propria responsabilità per l'eventuale violazione dell'obbligo di esecuzione della ritenuta alla fonte.

Spese legali senza ritenuta? Legittimo che il soccombente chieda opportuna documentazione

Così l'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 286 del 20 maggio 2022, nel pronunciarsi sul quesito rimessole da una società, parte soccombente di una causa civile.

L'istante, in qualità di sostituto d'imposta, aveva chiesto di sapere se, ai fini della non applicazione della ritenuta d'acconto, il legale "non distrattario" della parte vittoriosa, munito di delega all'incasso, oltre a presentare la fattura, dovesse anche dare prova del pagamento della stessa da parte del cliente.

Nella specie, l'avvocato di controparte aveva chiesto alla società di non applicare sulle spese la ritenuta alla fonte di cui all'articolo 25 del DPR n. 600/1973, in considerazione di quanto precisato nella risoluzione n. 35/E del 2019.

Secondo quest'ultimo documento di prassi, in particolare, la parte soccombente che agisce come sostituto d'imposta è esonerata dall'effettuazione della ritenuta prevista dal citato articolo 25 "nella sola ipotesi in cui le somme erogate al difensore della parte vittoriosa, munito di delega all'incasso, non costituiscano per quest'ultimo reddito di lavoro autonomo, ovvero qualora il difensore produca copia della fattura emessa nei confronti del proprio cliente, per la prestazione professionale resa".

Queste le conclusioni dell'Agenzia: "qualora l'Istante ritenga che le somme che sta erogando possano costituire reddito di lavoro autonomo per il difensore, tenuto conto della propria responsabilità per l'eventuale violazione dell'obbligo di esecuzione della ritenuta alla fonte, è legittimato a richiedere al legale "non distrattario", ai fini della non applicazione della ritenuta, oltre alla delega all'incasso rilasciata dal proprio cliente e la fattura emessa nei confronti dello stesso, ogni altra documentazione che ritenga opportuno in base alle proprie procedure, come ad esempio la prova dell'avvenuto pagamento del compenso professionale".

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