L'effetto speciale della recidiva

Pubblicato il 25 maggio 2011 Le Sezioni unite penali di Cassazione, con la sentenza n. 20798 del 24 maggio 2011, hanno rigettato il ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova, avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano condannato un uomo per rapina pluriaggravata, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali.

Nel dettaglio, il ricorrente lamentava un'erronea applicazione della legge penale in relazione della recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale, "ritualmente contestata ed effettivamente ritenuta dal giudice, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, piuttosto che come circostanza inerente alla persona del colpevole", che avrebbe comportato la possibilità di un duplice aumento di pena sia ai sensi dell'articolo 628 del Codice penale, sia in base all'articolo 99 dello stesso codice.

E' intervenuta, dunque, la Cassazione per sottolineare che la recidiva è una circostanza aggravante ad effetto speciale che soggiace, ove ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale, alla regola dell'applicazione della pena stabilita per la circostanza più grave, con possibilità per il giudice di un ulteriore aumento.

Per le Sezioni unite, in definitiva, “in caso di concorso omogeneo di circostanze aggravanti ad effetto speciale (art. 63, comma quarto, cod. pen.), l'individuazione della circostanza più grave sulla base del massimo della pena astrattamente prevista non può comportare, in presenza di un'altra aggravante il cui limite minimo sia più elevato, l'irrogazione di una pena ad esso inferiore”.
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