Con sentenza n. 10955 depositata il 27 maggio 2015, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha respinto il ricorso dì un lavoratore, avverso la pronuncia con cui la Corte d'Appello aveva confermato il suo licenziamento per giusta causa.
Il ricorrente, in particolare, quale dipendente di una s.r.l., era stato licenziato per alcuni riscontrati episodi di assenteismo e, per di più, per essersi intrattenuto con il proprio cellulare, durante gli orari e nei luoghi di lavoro, in alcune conversazione facebook verso un falso profilo all'uopo creato dal medesimo datore.
La Corte territoriale aveva ritenuto provati i fatti giustificativi del licenziamento, anche grazie alla creazione del falso profilo femminile facebook da parte del responsabile del personale della società datrice; accertamento che – a detta dei giudici di secondo grado – non costituiva affatto una violazione dell'art. 4 L. 300/1970, difettando dei caratteri di invasività e compressione dell'autonomia del lavoratore.
Avverso detta pronuncia, il dipendente ricorreva in Cassazione, la quale tuttavia, dopo ampia disamina giurisprudenziale in materia, ha concluso per la tendenziale ammissibilità dei controlli difensivi "occulti" sul lavoratore, diretti all'accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero adempimento della prestazione lavorativa. Ciò, fermo restando che le modalità di accertamento non debbano essere eccessivamente invasive, irrispettose della libertà e dignità del lavoratore o comunque lesive dei generali canoni di correttezza e buona fede contrattuale.
Ad avviso della Cassazione, la fattispecie in questione si pone senz'altro al di fuori dell'art. 4 Statuto dei lavoratori, posto che i controlli del datore di lavoro non avevano per l'appunto ad oggetto l'esatto adempimento della prestazione lavorativa, quanto piuttosto la perpetrazione di comportamenti illeciti da parte del dipendente, poi effettivamente riscontrati (ed idonei a ledere il patrimonio aziendale sotto il profilo della sicurezza e del regolare funzionamento).
Né può riscontrarsi, nella creazione del falso profilo facebook, la violazione dei principi di correttezza e buona fede nel rapporto di lavoro, attenendo essa ad una mera modalità di accertamento dell'illecito, a detta della Corte, non invasiva nè induttiva all'infrazione, avendo funzionato come mera occasione e sollecitazione cui il lavoratore ha prontamente e consapevolmente aderito.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".