Lease back. Plusvalenza tassata integralmente nell’anno di stipula del contratto

Pubblicato il 17 ottobre 2011 La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la sentenza n. 226/16/2011, condanna il comportamento di un contribuente che aveva applicato anche in ambito fiscale – in virtù del principio di derivazione – la ripartizione della plusvalenza per tutta la durata del successivo contratto di leasing, come è previsto contabilmente dall’articolo 2425-bis, comma 4, del Codice civile.

Secondo i giudici romani, invece, nel caso in esame, anche noto come operazione di “sale and lease back”, deve trovare applicazione l’articolo 86 del Tuir, che in quanto norma specifica è suscettibile di applicazione prioritaria rispetto ad altri principi generali come potrebbe essere, nel caso di specie, quello della competenza.

Ne deriva la conclusione secondo cui la plusvalenza va assoggettata ad Ires integralmente nell’anno di stipula del contratto di vendita, o in numero di quote costanti fino a cinque qualora l’immobile sia stato posseduto dal cedente per un periodo non inferiore a tre anni, in caso di cessione dell’immobile a società di leasing che, successivamente, lo concede in locazione al venditore.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Faq Piano Transizione 5.0: ammissibilità di impianti fotovoltaici

27/09/2024

Iva, accise e dogane: la competenza passa al Tribunale UE

27/09/2024

Ceramica industria. Tabelle retributive

27/09/2024

CCNL Ceramica industria - Tabelle retributive del 22/7/2024

27/09/2024

Modello 730/2024 al 30 settembre. Proroga per Redditi PF

27/09/2024

CCNL Guardie ai fuochi - Rinnovo del 25/7/2024

27/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy