Le verifiche fiscali ai professionisti

Pubblicato il 16 luglio 2015

Accessi, ispezioni, indagini finanziarie

Le verifiche fiscali effettuate dall'Amministrazione Finanziaria o dalla Guardia di Finanza, in genere, possono iniziare con l’accesso presso la sede del contribuente. In ambito fiscale l'accesso è il potere che ha l'Amministrazione Finanziaria di entrare in un locale, anche in modo forzoso e di permanervi anche senza il consenso di chi ne ha la disponibilità. Tuttavia le verifiche (prevalentemente quelle dell'Agenzia delle Entrate) vengono fatte anche d'ufficio e senza accesso presso la sede del contribuente, con i dati - sempre maggiori - di cui dispone l'Amministrazione Finanziaria (1).

La verifica fiscale è un’indagine di polizia amministrativa finalizzata:

Durante una verifica i poteri e gli strumenti a disposizione degli organi preposti sono:

Relativamente ai professionisti, l'indagine finanziaria è lo strumento investigativo maggiormente utilizzato nell'ambito di una verifica, soprattutto per la ricostruzione del reddito effettivamente prodotto.

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(1) Un esempio possono essere le verifiche da studi di settore, o gli accertamenti da “redditometro”.

ACCESSO NELLO STUDIO DEL PROFESSIONISTA

Dovendo effettuare una verifica ad un professionista, l'accesso, in genere, viene eseguito nei locali dove si svolge l'attività professionale, e in alcuni casi si può anche estendere ad altre proprietà del professionista (altre unità immobiliari o riferito a particolari tipologie di beni mobili dello stesso).

L’accesso non è un'attività fine a se stessa, ma ha una funzione strumentale e propedeutica, è un atto introduttivo di una verifica fiscale, finalizzato all’esecuzione di ispezioni di documenti, verifiche, ricerche ed ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento delle imposte, per la lotta all'evasione e/o ad altre violazioni (2).

Le disposizioni che disciplinano le modalità e le condizioni specifiche che gli uffici devono rispettare nell’esecuzione degli accessi fiscali, sono dettate:

Ai sensi dell’art. 52, co. 1 D.P.R. n. 633/1972, primo periodo, gli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria possono disporre l'accesso dei propri impiegati nei locali destinati all'esercizio di attività professionali, per procedere ad ispezioni documentali, verifiche e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento delle imposte, e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni.

L’estensione alla Guardia di Finanza del potere di accesso fiscale, unitamente a tutti gli altri poteri e facoltà previsti dalle leggi d’imposta, è sancita, rispettivamente, dall’art. 33, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, in materia di imposte sui redditi, e dall’art. 63, D.P.R. n. 633/1972, in materia di IVA.

Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e i reparti della Guardia di Finanza possono avviare un’attività ispettiva presentandosi, senza preavviso, presso uno studio professionale, eseguendo coattivamente in loco una serie di operazioni che possono comportare anche una notevole ingerenza nella struttura del contribuente controllato e alla sua stessa operatività.

Per l'attività ispettiva è necessaria una lettera d'incarico, ovvero un'autorizzazione del capo ufficio, che si sostanzia in una lettera (o foglio di servizio per il personale della Guardia di Finanza), che deve essere esibita al contribuente destinatario dell’intervento, nonché richiamata negli atti che vengono redatti.

Si ricorda che tra le finalità dell'accesso, vi è quella - oltre all’effettuazione di una serie di attività di rilevazione e verifiche dirette - dell’acquisizione della documentazione, contabile ed extracontabile, sulla quale espletare gli approfondimenti necessari per lo svolgimento della verifica ed eventualmente, successivamente, per l’accertamento dei tributi oggetto del controllo.

L'acquisizione può avvenire attraverso la spontanea esibizione da parte del professionista (dopo che è venuto a conoscenza delle finalità dell’ispezione), o anche tramite la ricerca della documentazione necessaria svolta direttamente dai verificatori.

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(2) Dal punto di vista normativo, diverse sono le disposizioni che, in ambito fiscale, prevedono la possibilità per gli operatori tributari di utilizzare tale strumento ispettivo, tuttavia, per quanto concerne i professionisti, si deve fare riferimento principalmente agli artt. 51, co. 2, n. 1) e 52 D.P.R. n. 633/1972, per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle relative violazioni e art. 32, co. 1, n. 1) e 33, comma 1. D.P.R. n. 600/1973 , per l’accertamento delle imposte sui redditi e delle relative violazioni.

(3) Lo Statuto dei diritti del contribuente regolamenta il rapporto tra Amministrazione Finanziaria e contribuente, garantendo a quest’ultimo la trasparenza e la chiarezza dei procedimenti a lui rivolti.

LA LETTERA DI INCARICO

La lettera di incarico (o il foglio di servizio) deve contenere le seguenti indicazioni:

Nella lettera va specificata la tipologia dell’attività che il personale addetto alle verifiche è incaricato a svolgere (verifica, controllo, controllo incrociato, rilevamento dati, etc.). Il professionista interessato dall'accesso deve porre particolare attenzione a tale documento in quanto, essendovi indicato lo scopo della visita, può individuare in modo preciso il perimetro dell’ispezione tributaria e, di conseguenza, seguire le fasi dell’accesso e della verifica in senso lato con un “approccio informato”, necessario per verificare in ogni momento la legittimità del comportamento dei verificatori.

Osserva – Le visite ispettive svolte dalla Guardia di Finanza ai professionisti giuridico-contabili possono anche non riguardare una verifica fiscale, ma un’ispezione o controllo antiriciclaggio che, seppur svolti sotto il profilo pratico, con modalità analoghe a quelle delle verifiche fiscali, hanno quale target il controllo del regolare adempimento degli obblighi imposti a tale categoria di professionisti dal D.Lgs. n. 231/2007.

LIMITAZIONI E CONDIZIONI DEGLI ACCESSI

L’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce una serie di limitazioni e condizioni che devono essere rispettate dal personale che effettua l'ispezione, pena l’illegittimità dell’accesso, e conseguentemente, dell’atto di accertamento fondato sul materiale probatorio acquisito durante l'accesso illegittimo.

Una prima limitazione riguarda l’accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni, il quale deve avvenire alla presenza del titolare dello studio o di un suo delegato; diversamente l'accesso è illegittimo e il professionista potrà, in caso di successivo avviso di accertamento fondato su documenti reperiti nel suddetto accesso, impugnare l’atto per vizio di legittimità, richiedendone al giudice tributario l’annullamento per il principio dell’invalidità derivata (4).

Osserva - In assenza del professionista e nell’impossibilità concreta per lo stesso di delegare formalmente altra persona ad assistere i verificatori, l’attività ispettiva dovrà essere rinviata. In tal caso i verificatori potranno, comunque, adottare le misure ritenute più opportune come il piantonamento dei locali per prevenire comportamenti abusivi o fraudolenti, quali la sottrazione di documenti o l’alterazione di dati contabili.

Il professionista (o il suo delegato) ha diritto ad assistere a tutte le operazioni materiali che vengono svolte in sede di accesso, quali:

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(4) Nella pratica operativa, la pattuglia della Guardia di Finanza (o gli ispettori dell’Agenzia delle Entrate) che dovesse rilevare, in sede di accesso, l’assenza del titolare dello studio, non avrà altra possibilità che comunicare il motivo dell’intervento alla persona che, in assenza del titolare, accoglie i verbalizzanti, invitandola nel contempo a contattare il titolare stesso per concordare, se possibile, il suo rientro in sede in tempi compatibili con le esigenze ispettive, ovvero per rilasciare un’apposita delega ad assistere il personale ispettivo durante le operazioni di accesso nello studio.

L’ACCESSO AL DOMICILIO

Per l'accesso ai locali che sono anche adibiti ad abitazione è necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

L'accesso in locali diversi da quelli ad uso promiscuo può essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, solo se sono presenti gravi indizi di violazioni delle norme fiscali, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni (5).

Le due tipologie di autorizzazione non sono equivalenti. La prima - di cui al 1° comma dell’art. 52 - è un atto dovuto, per cui non è necessaria altra motivazione oltre a quella che dà atto della coincidenza fra domicilio privato e luogo di svolgimento dell’attività professionale. La seconda - prevista dal comma 2 del medesimo articolo - è un atto discrezionale, che si risolve in un controllo giudiziario di carattere sostanziale.

Si ricorda che l’autorizzazione della magistratura costituisce un documento ulteriore rispetto alla lettera d’incarico.

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(5) E' necessario un quadro indiziario già delineato ed uno scopo specifico di ricerca documentale.

ALTRE AUTORIZZAZIONI

Se durante un accesso è necessario procedere a perquisizioni personali o all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili,ecc., per l'esame di documenti o per la richiesta di notizie relativamente ai quali viene eccepito il segreto professionale, è sempre necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina, ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del Codice di procedura penale, relativa ad ulteriori limitazioni al potere di perquisizione negli uffici del difensore.

Chi effettua l'ispezione dovrà richiedere alla competente Autorità Giudiziaria l’apposita autorizzazione per l’acquisizione coattiva di quanto sottratto all’ispezione, e i verbalizzanti potranno adottare ogni cautela necessaria per evitare l’asportazione del contenuto e, quindi, la sottrazione di eventuali documenti (si potranno ad esempio apporre i sigilli, affidandone l’integrità ed il contenuto custodia allo stesso professionista).

LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212 del 27 luglio 2000) prevede, all’art. 12, una serie di disposizioni a garanzia del contribuente che è sottoposto all'ispezione.

Il comma 1 di tale articolo 12 prevede che tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo.

Essi si svolgono - salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati - durante l'orario ordinario di lavoro e con modalità tali da arrecare il minor disturbo possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

L'obiettivo è quello di bilanciare l’interesse del contribuente, che non deve subire limitazioni del proprio diritto all'esercizio dell’iniziativa economica, con l’interesse dell’Amministrazione Finanziaria che deve effettuare le sue ricerche di eventuali violazioni della normativa fiscale.

Le effettive esigenze (6) ricorrono quando:

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(6) In relazione alle “effettive esigenze di indagine in loco” va evidenziato come tali condizioni non possano essere individuate in “generiche esigenze di controllo degli adempimenti fiscali”, in quanto già implicite nella legge, con la conseguenza che, in assenza di tali condizioni, la procedura è da ritenersi illegittima per violazione della legge.

IL PROCESSO VERBALE

Per ogni accesso/verifica eseguita deve essere redatto processo verbale (7) da cui risultino:

Il verbale è sottoscritto dal contribuente (che ha diritto ad una copia) o da chi lo rappresenta, in mancanza si deve indicare il motivo della mancata sottoscrizione.

Nella prassi operativa, quando viene eseguito un accesso presso locali adibiti ad attività di lavoro autonomo, per l’inizio di una verifica fiscale, viene redatto un unico processo verbale di verifica che documenta tutte le operazioni eseguite.

Quando invece si procede ad un accesso autorizzato dal Procuratore della Repubblica, oltre al processo verbale di verifica, viene redatto un altro processo verbale di accesso, che documenta solo le operazioni eseguite a seguito dell’autorizzazione rilasciata.

Specifici verbali, che vanno ugualmente trasmessi all’Autorità giudiziaria da cui proviene l’autorizzazione, vengono redatti in occasione di eventuali attività coattive svolte in sede di accesso (o successivamente) ai sensi del comma 3 dell’art. 52 (perquisizioni personali, apertura coattiva di plichi sigillati, acquisizione ed esame di documenti per i quali è eccepito il segreto professionale, etc.).

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(7) Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 52, co. 6 D.P.R. 633/1972 e 12, co. 4 Legge 212/2000.

DURATA DELLE ISPEZIONI

Ai sensi del comma 5 dell’art. 12 della Legge n. 212/2000, la permanenza del personale ispettivo impegnato in verifiche fiscali presso lo studio professionale non può superare i 15 giorni nell’arco di un trimestre; tuttavia ragioni di particolare complessità possono far estendere il periodo di ulteriori 15 giorni nello stesso trimestre.

La particolare complessità dell’indagine fiscale richiede, comunque, una specifica motivazione da parte del Capo ufficio o Comandante del Reparto (GDF), che dovrà rilasciare un ordine di servizio in tal senso, da notificare al contribuente il giorno stesso in cui inizia la proroga.

Trascorsi i predetti periodi (15 più 15), la norma prevede che i verbalizzanti possono ritornare presso lo studio professionale, per esaminare le eventuali osservazioni e/o le richieste presentate dal professionista dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del Capo Ufficio o Comandante di Reparto, per specifiche ragioni.

L’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 12 - inserito dal Decreto Sviluppo del 2011 specifica le modalità di conteggio dei giorni della verifica, per il rispetto dei limiti temporali di legge. In particolare, per il calcolo dei giorni lavorativi, vanno considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori presso la sede del contribuente.

LE INDAGINI FINANZIARIE

Nell’ambito della verifiche fiscali eseguite nei confronti dei professionisti, l’indagine finanziaria (8) è lo strumento maggiormente utilizzato dall’Amministrazione Finanziaria per la sua semplicità di gestione e per la sua efficacia.

L’iter di acquisizione delle informazioni e documenti di natura finanziaria si svolge quasi interamente su piattaforma telematica. Le fasi si articolano nella:

Successivamente è prevista l’interrogazione dell’archivio dei rapporti finanziari introdotto dal D.L. n. 223/2006.

L’art 37, comma 4. lett. a) del citato decreto, ha introdotto l’obbligo per gli intermediari finanziari di comunicare all’Anagrafe tributaria l'esistenza dei rapporti e la natura degli stessi. Tali informazioni sono archiviate in una apposita sezione della stessa anagrafe, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari, e del codice fiscale.

L’archivio dei rapporti finanziari ha rivoluzionato l’esecuzione delle indagini finanziarie, sia per le modalità che per i tempi per il completamento delle stesse.

Prima dell’entrata in vigore del Decreto Visco-Bersani (D.L. n. 223/2006), l’indagine finanziaria procedeva per tentativi e l'ufficio fiscale chiedeva alle banche informazioni sull'eventuale rapporto di conto corrente del contribuente con l'istituto; tale prassi, oltre ad essere onerosa, non sempre consentiva di individuare tutte le attività finanziarie del soggetto sottoposto a verifica.

Con il D.L. n. 223/2006, con effetto dall’anno d’imposta 2005, gli stessi intermediari finanziari (banche, assicurazioni, società di leasing, credito al consumo, ecc.) devono comunicare all’Anagrafe tributaria tutti i dati relativi ai rapporti e operazioni con il cliente. Così l'Amministrazione Finanziaria dispone già, mediante semplice interrogazione del sistema telematico, di ogni informazione circa le relazioni in essere tra contribuente e operatore finanziario.

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(8) Tale strumento istruttorio, particolarmente pregnante e incisivo, è disciplinato ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi dagli articoli 32 e 33 del D.P.R. 600/1973, ai fini dell’accertamento dell’Iva dagli articoli 51 e 52 del D.P.R. 633/1972.

L'ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI

L’impianto istruttorio delle indagini finanziarie è stato ulteriormente potenziato e ampliato negli anni sia per mezzo di diversi provvedimenti che per effetto di nuove norme.

Ad esempio l’art. 63, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 231/2007 - Decreto antiriciclaggio - ha potenziato l’archivio dei rapporti finanziari, estendendo l’obbligo di comunicazione mensile delle operazioni (fino ad allora limitata all’esistenza di rapporti continuativi) all’esistenza di qualsiasi operazione finanziaria, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo.

L’art. 11, comma 2, del D.L. n. 201/2011 - Decreto Salva Italia - ha invece ampliato ulteriormente l’obbligo comunicativo, per cui, dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti (già oggetto di comunicazione in sede di apertura o modifica), ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie.

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25.03.2013, ha stabilito le disposizioni attuative relative alla comunicazione integrativa annuale all’archivio dei rapporti finanziari. Tale comunicazione (che si aggiunge a quelle mensili) è effettuata annualmente mediante utilizzo di una nuova infrastruttura informatica denominata SID (Sistema di Interscambio Dati), entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.

Con il provvedimento del 10.02.2015, è stata disposta l’armonizzazione dei sistemi di comunicazione dei dati finanziari all’Anagrafe tributaria (comunicazioni mensili e annuali) attraverso l’infrastruttura SID, dal 1° gennaio 2016.

LE POTENZIALITÀ DELL’ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI

Attraverso lo scambio dei dati con l'anagrafe tributaria l’Amministrazione Finanziaria viene a conoscenza di un imponente numero di dati del contribuente, costituito:

Il comma 4 dell’art. 11 del D.L. n. 201/2011, come modificato dalla Legge di Stabilità 2015, estende la possibilità di utilizzare la suddetta banca dati, oltre che per l’esecuzione delle indagini finanziarie:

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ha previsto che, a partire dai quelli relativi al 2014, anche i dati concernenti la giacenza media annua dei conti e dei depositi bancari debbano confluire nell’Archivio dei rapporti finanziari, in apposita sezione dell’Anagrafe tributaria.

La giacenza media (9) dovrà essere inviata “a decorrere dal 2014”, come indicato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28.05.2015, assieme agli altri dati relativi ai rapporti e alle operazioni di cui al Provvedimento del 25.03.2013 (a regime entro il 15 febbraio dell'anno successivo).

Il provvedimento ha fatto scivolare dal 29 maggio al 30 giugno 2015 l’ultima data a disposizione degli operatori per trasmettere i dati relativi al 2014.

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(9) Il provvedimento 28.05.2015 definisce la “giacenza media annua” come l’importo medio delle somme a credito del cliente in un dato periodo ragguagliato ad un anno.

L’ACQUISIZIONE DEI DATI

Concessa l'autorizzazione per l’indagine finanziaria nei confronti del professionista, si procede all’interrogazione telematica dell’archivio dei rapporti finanziari, specificando il periodo oggetto del controllo, indicato nel provvedimento autorizzativo.

Vengono rilevate le denominazioni degli istituti di credito che sono in relazione con il professionista e le ulteriori informazioni disponibili sui rapporti instaurati e sulle operazioni effettuate.

Successivamente vengono inviate agli intermediari individuati le istanze di acquisizione degli estratti dei rapporti finanziari oggetto di verifica, nonché dei dettagli degli altri rapporti e delle operazioni “fuori conto”.

Gli operatori finanziari devono trasmettere telematicamente tali documenti entro 30 giorni dalla richiesta, termine che può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi.

Un’ulteriore fase riguarderà la richiesta della documentazione di dettaglio relativa alle operazioni ritenute rilevanti ai fini dell’ispezione fiscale da parte dei verificatori, a seguito dell’esame degli estratti conto o, comunque, dei documenti precedentemente trasmessi.

Gli ispettori del Fisco possono inoltre recarsi direttamente presso l’intermediario finanziario per l’acquisizione diretta delle informazioni detenute sul conto del contribuente sottoposto a verifica, in particolare quando i dati richiesti:

Le ispezioni presso l’operatore finanziario e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato. Tale strumento ispettivo può essere utilizzato anche ai fini dell’accertamento dell’Iva.

Quadro Normativo

- D.P.R. n. 633/1972, articoli 51 e 52

- D.P.R. n. 600/1973, articoli 32 e 33

- Legge n. 212 del 27 luglio 2000, art. 12 (Statuto dei Diritti del Contribuente)

- D.Lgs. n. 231/2007

- D.L. n. 223/2006

- D.L. n. 98/2011

- D.L. n. 138/2011

- D.L. n. 201/2011 (Decreto Salva Italia)

- Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge Stabilità 2015)

- Provvedimento Agenzia delle Entrate del 25.03.2013

- Provvedimento Agenzia delle Entrate del 10.02.2015

- Provvedimento Agenzia delle Entrate del 28.05.2015

 

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